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Il permesso di soggiorno per attesa occupazione

 
In caso di licenziamento o dimissioni (che il datore di lavoro deve comunicare entro 5 gg. allo Sportello unico e al Centro per l’impiego) ha diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità (con la corresponsione della relativa indennità) o negli elenchi anagrafici tenuti dai Centri per l’impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione es. indennità di mobilità) percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Con legge 28 giugno 2012, n. 92 è stata apportata una modifica al permesso per "attesa occupazione" regolato dall'art. 22, comma 11 del T.U. del D. Lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione) e dall'art. 37, comma 5 del DPR 394/1999 (Regolamento attuativo).
Obiettivo della modifica è stato quello di prolungare oltre i sei mesi la permanenza in Italia di cittadini stranieri che abbiano perso il lavoro, al fine di evitare le sempre più frequenti situazioni di irregolarità sopraggiunta.

In base alla modifica introdotta dalla legge del 2012, lo straniero che perde il posto di lavoro "può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)".

In base a tale disposizione il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione è quindi possibile anche oltre l'anno se il lavoratore :
  • percepisce l'indennità di mobilità fino alla durata dell'indennità stessa;
  • fa parte di un nucleo familiare, già costituito sul territorio nazionale, composto da una persona che dimostri di disporre di risorse sufficienti, previste dall'art. 29 del T.U., tali da non gravare sul sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno (ovvero un reddito, almeno pari all'importo dell'assegno sociale, cioè 5.824,91 euro annui).
La circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - del 3 ottobre 2016 ha chiarito che il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione è possibile anche oltre l'anno, non avendo il legislatore posto un limite massimo all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio originariamente conferito. Spetta alle Questure valutare caso per caso della situazione del richiedente, facendo particolare attenzione ai legami familiari, al numero di anni passati in Italia e ad eventuali precedenti penali dell'immigrato. In pratica, nel valutare la richiesta di un rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione le questure devono quindi tenere presente il livello di "inclusione sociale", ovvero di integrazione del richiedente.