HomeRicerca Normative e giurisprudenzaLavorare in ItaliaGli ingressi dall'estero per motivi di lavoro



Gli ingressi dall'estero per motivi di lavoro

L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l'ingresso al di fuori delle quote, solo nell’ambito delle quote massime d’ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.

Le principali disposizioni normative in materia di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro sono attualmente contenute nel Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni "Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero successive modifiche" (articoli 22 e ss. ).

Sotto il profilo applicativo, norme di attuazione del Testo Unico sono state dettate con il D.P.R. n. 394/1999, modificato ed integrato sostanzialmente con il D.P.R. n. 334/2004

La programmazione dei flussi


La disciplina dei flussi migratori diretti in Italia è per legge demandata a due distinti atti: un documento triennale di programmazione, il quale  reca i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato e un atto annuale, il quale (d.P.C.m.) reca determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Una diversa e derogatoria modulazione procedimentale è stata prevista – per il triennio 2023-2025 – dal decreto-legge n. 20 del 2023 (all’articolo 1). Esso ha ‘accorpato’ in un unico atto – triennale – quel che nel Testo unico è scisso in due (il d.P.R. di programmazione triennale, il d.P.C.M. annuale di determinazione delle quote). Questo unico atto così previsto – avente forma di d.P.C.m – è chiamato sia alla determinazione annuale delle quote, ‘spalmata’ lungo il triennio (dunque le quote annuali sono determinate con riferimento a ciascun anno del triennio 2023-2025), sia alla determinazione dei criteri generali (valevoli per il triennio) per la definizione dei flussi di ingresso, tenuto conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro.

La procedura per l'assunzione

L’invio da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta  per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.
La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata, attraverso l'apposita piattaforma online, solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  del decreto annuale di programmazione dei flussi e secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali.

Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta a condizione che la richiesta di assunzione avanzata dal datore di lavoro:
  • rientri nell’ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi;
  • che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego (anche nel caso di disponibilità il datore di lavoro ha, tuttavia, la facoltà di confermare la sua richiesta);
  • che non esistano motivi ostativi da parte della questura.
Anche l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro stagionale è possibile solo nell’ambito delle quote annualmente stabilite dall’apposito decreto di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro stagionale.
I settori in cui è possibile l’instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale, sono solo il settore agricolo e quello turistico-alberghiero. Deve trattarsi di settori in cui viene applicato uno dei contratti collettivi di lavoro che compaiono nel modello di domanda per lavoro stagionale presente sul sito del Ministero dell’Interno
È possibile assumere un lavoratore stagionale anche a tempo parziale, purché l’orario settimanale medio non sia inferiore alle 20 ore. Al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione mensile lorda non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria.
Con il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 è stata recepita in Italia la direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU Serie Generale n.262 del 9-11-2016).

Gli ingressi al di fuori delle quote

Nell’ambito delle norme del testo unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286/98) dedicate all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri per motivi di lavoro, l’art. 27 e seguenti prevedono una serie di categorie di lavoratori per i quali il nulla osta al lavoro non è necessario oppure, quando è richiesto, viene comunque rilasciato al di fuori delle quote periodicamente stabilite con il decreto flussi.

Si tratta dei c.d. “ingressi al di fuori delle quote”, ovvero ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l’anno e per i quali non esiste alcun tetto numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi, per sport professionale e dilettantistico e per volontariato) ed è, di regola, prevista una procedura semplificata per il rilascio del nullaosta al lavoro. In alcuni casi poi (dirigenti in distacco, professori universitari, lavoratori specializzati distaccati in Italia, lavoratori marittimi, tirocinanti e giornalisti) il nullaosta al lavoro viene del tutto superato e la procedura prevede direttamente, o previa comunicazione allo Sportello Unico, la richiesta del visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
Tra i permessi rilasciati al di fuori delel quote vi sono:

Carta blu Ue

Permesso di soggiorno rilasciato per attività sportiva

Permesso di soggiorno per traduttori o interpreti

Permesso di soggiorno rilasciato per lavoro artistico

Permesso di soggiorno rilasciato per ricerca scientifica

Permesso di soggiorno rilasciato per vacanze lavoro

Permesso di soggiorno rilasciato per tirocinio

Permesso di soggiorno per svolgere l'attività di infermiere



Il contratto di soggiorno

Il contratto di soggiorno, previsto dall’articolo 5 bis del Testo Unico sull’immigrazione e dall’articolo 35 del relativo Regolamento di attuazione, è un contratto tra un datore di lavoro ed un lavoratore straniero con cui il datore di lavoro garantisce che il lavoratore ha a disposizione un alloggio idoneo e si impegna al pagamento delle spese di viaggio in caso di, eventuale, espulsione del lavoratore dal territorio nazionale.

Il contratto di soggiorno non sostituisce il contratto di lavoro, ma è necessario che venga stipulato per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In caso di primo ingresso in Italia per lavoro subordinato, il contratto di soggiorno deve essere necessariamente concluso dalle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio dello Stato.

Vai all'archivio dei decreti flussi