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L'assunzione di lavoratori stranieri già residenti in Italia

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro. Tali permessi di soggiorno, salvo alcune eccezioni (di cui all'articolo 8, comma 2, del D.lgs. n. 286/98), riportano la dicitura "permesso unico lavoro". Non può lavorare in Italia il cittadino straniero che ha un permesso di soggiorno per: cure mediche, turismo, motivi religiosi, affari; giustizia.

I permessi di soggiorno che abilitano al lavoro

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di uno dei suddetti permessi di soggiorno devono inviare al Centro per l’Impiego del luogo dove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno precedente all’assunzione, il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione.

Con l’invio, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, di tale modello si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura.

Il modello contiene, infatti, anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione, ovvero al pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero.

Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all’INPS è ora valida ai fini dell’assolvimento dei suddetti obblighi.
Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero dovrà produrre insieme alla domanda, la copia dell’UNILAV. Durante tale fase, il cittadino straniero, in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta del rinnovo, può continuare ad esercitare l’attività lavorativa.

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