I diritti del lavoratore straniero




Tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti godono di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 9 bis del testo Unico sull’immigrazione (D.lgs.n. 286/98), nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore può comunque svolgere attività lavorativa, con pienezza di diritti previdenziali a condizione che:

  • abbia richiesto il permesso di soggiorno allo Sportello Unico entro 8 gg. dall'ingresso, oppure, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso;
  • abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
  • sia in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso rilasciatagli dal competente ufficio.

In generale, il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato:

  • è iscritto obbligatoriamente al SSN;
  • può accede alle misure di edilizia popolare ed ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a parità di condizioni con il cittadino l’italiano se in possesso di permesso di soggiorno di durata almeno biennale ed è impegnato in regolare attività lavorativa subordinata o autonoma (art. 40, comma 6 del T.U.);
  • può accede ai corsi di studio a parità con il cittadino italiano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi) ed ai corsi di formazione e riqualificazione professionale;
  • può chiedere il ricongiungimento familiare e l’ingresso di familiari al seguito se in possesso di permesso di durata pari a superiore ad un anno (link alla scheda sul sito dell’interno sui ricongiungimenti);
  • può svolgere attività di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.). In tal caso le parti dovranno sottoscrivere un nuovo contratto di soggiorno per lavoro;
  • può svolgere attività di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza;
  • può accedere ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)