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Sanzioni per l'assunzione di lavoratori irregolari



Con il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 è stata recepita la direttiva comunitaria 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale, introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nel confronti di tali datori.

Trattandosi di un divieto già previsto dalla normativa italiana (l’articolo 22, comma 12 del Testo Unico sull’immigrazione prevede che l’impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato), il nuovo decreto legislativo ha introdotto solo alcune modifiche all’impianto normativo già esistente.

Inasprimento del regime sanzionatorio

Il nuovo provvedimento prevede delle ipotesi aggravanti (con pene aumentate da un terzo alla metà) nei casi in cui il divieto di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare, sia caratterizzato da “particolare sfruttamento”, ovvero:
  • vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
  • vengano occupati minori in età non lavorativa;
  • ricorrono le ipotesi di sfruttamento di cui all’articolo 603 bis del codice penale.
Inoltre, in aggiunta alle sanzioni già previste dalla vigente normativa, viene introdotta una sanzione amministrativa accessoria, che il giudice applica con la sentenza di condanna, equivalente al pagamento di un importo pari al costo medio del rimpatrio dello straniero impiegato irregolarmente (i criteri per la determinazione di tale costo saranno stabiliti con un successivo decreto interministeriale).

Introdotte sanzioni anche per le persone giuridiche

Qualora ricorrano circostanze di “particolare sfruttamento”, il nuovo provvedimento introduce, inoltre, nell'ambito del D.Lgs. 231 del 2001, una sanzione amministrativa di carattere pecuniario (da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro) per le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all’impiego irregolare di cittadini stranieri.

Niente nulla osta al datore di lavoro condannato per occupazione illegale di stranieri o per sfruttamento lavorativo

Le nuove norme introducono, anche, una preclusione ad ottenere il nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri per i datori di lavoro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna, anche non definitiva, per reati connessi allo sfruttamento del lavoro ovvero all’occupazione illegale di cittadini stranieri ed al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Permesso di soggiorno temporaneo per il lavoratore che denuncia il grave sfruttamento lavorativo

Al fine di favorire l’emersione degli illeciti si prevede, inoltre, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero che presenta denuncia o coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Tale permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa ed è convertibile.

Disposizione transitoria per consentire la regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente

Il D.lgs. n.109/2012 conteneva, infine, una norma transitoria volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari.


Legge n. 199 del 29 Ottobre 2016

Il provvedimento recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", ha introdotto significative modifiche al quadro normativo penale. In particolare la nuova formulazione dell'art. 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), prevede una fattispecie-base di reato che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori nella condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Il nuovo reato di caporalato, per il quale è reso obbligatorio l'arresto in flagranza, prevede la sanzionabilità pure del datore di lavoro che utilizzi, assuma o impieghi manodopera reclutata anche - ma non necessariamente con l'utilizzo di caporalato - mediante l'attività di intermediazione, sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno.


Decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 Febbraio 2017, recante "Determinazione delle modalita' e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE".

Il decreto ribadisce in primo luogo, all'articolo 1, che il datore di lavoro che ha occupato in nero uno straniero il cui soggiorno è irregolare,è comunque tenuto al pagamento di:

a) ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione è pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all'attivita' svolta per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'INPS, ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro;

b) un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalita' di mora e le relative sanzioni amministrative.

Per garantire ai lavoratori stranieri assunti illegalmente ilcui soggiorno è irregolare la conoscenza di tali diritti e le modalità con le quali far valere i diritti di cui all'art. 1, lett. a), e presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito modello. Tale modello viene consegnato all'interessato dal personale dell'Ufficio o Ente che ha curato il rintraccio dello straniero, sia esso dipendentedal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ad esempio, il personale impiegato nelle attività ispettive dipendente dal'Ispettorato nazionale del lavoro), dalle Forze di polizia ovvero da altri Enti (quali, ad esempio, il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera, la polizia locale, …).