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Il diritto alla salute dei minori stranieri

 
La tutela della salute dei minori stranieri in Italia trova il suo fondamento nella Convenzioni Internazionali, prima fra tutte la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, e negli articoli 10 e 32 della Carta Costituzionale.

In particolare, la Convenzione di New York impone agli Stati di garantire ai fanciulli i diritti essenziali, tra i quali l'assistenza sanitaria, "senza distinzione di sorta", ovvero in condizioni di assoluta parità.
In Italia, dal 2017, per tutti i minori stranieri presenti sul territorio – con o senza genitori – ed indipendentemente dalla regolarità del soggiorno, è prevista l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. I minori stranieri hanno quindi il diritto alle cure sanitarie in piena parità con i cittadini italiani.

A tale riconoscimento si è giunti, da ultimo, con il D.P.C.M del 12 gennaio 2017 che nel definire i nuovi Livelli essenziali di assistenza – LEA, ovvero le attività, i servizi e le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), ha previsto, all'articolo 63, comma 4, che anche "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani".

Parallelamente, sempre nel 2017, la legge n. 47 ha previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati.

Non sono necessari la residenza o il permesso di soggiorno, per iscrivere al S.S.N. un minore straniero non accompagnato. La legge prevede in modo esplicito l'iscrizione al S.S.N. per "i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

Per i minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale viene richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, della responsabilita' genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

ISCRIZIONE AL SSN
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è l'insieme di strutture e servizi (ospedali, ambulatori, ecc) per la tutela della salute e dell'assistenza sanitaria a tutte le persone, italiane e straniere, senza alcuna differenza di trattamento.

Al momento dell'iscrizione, è possibile scegliere il medico di famiglia o il pediatra per i bambini.

Per i cittadini stranieri, comunitari e non, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce tutta l'assistenza sanitaria e gli stessi trattamenti previsti per i cittadini italiani. Con l'iscrizione viene consegnata la tessera sanitaria, che permette di accedere a tutti i servizi.
L'assistenza sanitaria per tutti i minori stranieri, anche irregolari, è prevista tramite iscrizione al Servizio Sanitario. Restano esclusi solo i minori figli di cittadini comunitari irregolari, per i quali non è prevista l'iscrizione al Servizio Sanitario ma solo un'assistenza sanitaria tramite un differente iter burocratico (assegnazione di un codice ENI - Europeo non iscritto). Questa importante discriminazione fra minori extracomunitari e comunitari si verifica in quanto l'articolo 63 del DPCM del 2017 riguarda solo i cittadini extra Ue. La mancata iscrizione al SSN comporta, tra le altre cose, il venir meno del diritto al pediatra di libera scelta con la conseguente possibilità di essere curati solo nei consultori o negli ambulatori STP/ENI.

Tutti i minori figli di stranieri irregolari (se nella fascia di età compresa fra 0 e 6 anni), sono esonerati dal ticket sanitario (quota fissa normalmente dovuta per l'accesso alle cure sanitarie) a parità di condizioni con il cittadino italiano.
Anche le prestazioni sanitarie per i minori stranieri non accompagnati sono erogate in esenzione dal pagamento del Ticket sanitari . L'affidatario del minore ha il compito di svolgere le pratiche necessarie per l'accesso alle prestazioni sanitarie ordinarie, quindi anche all'iscrizione al S.S.N. e la richiesta di esenzione dal Ticket per insufficienza del reddito.

Ogni Distretto sanitario deve assicurare le modalità di accesso all'esenzione. Quindi, anche qualora in una Regione non sia prevista una esenzione specifica per i minori stranieri affidati o in tutela (o non accompagnati), si può ottenere l'esenzione dimostrando che il minore non gode di un reddito sufficiente.

Nonostante il quadro normativo sopra illustrato, preveda per i minori stranieri irregolari un'assistenza sanitaria privilegiata, rispetto a quella garantita agli adulti irregolari (utilizzo del codice STP), permangono molteplici disparità fra regione e regione, legate soprattutto alla mancata iscrizione dei minori nella fascia 14-18 anni e dei minori privi del codice fiscale (C.F), di regola richiesto per poter assegnare la tessera sanitaria di iscrizione . Attualmente fra i minori figli di irregolari, solo quelli nati in Italia possiedono il C.F. e quindi il documento richiesto per l'iscrizione al Servizio Sanitario. Nei restanti casi, in mancanza del C.F., in molte regioni vengono utilizzati i codici STP/ENI "ampliati" dalla possibilità di accesso al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale.
La Regione Lombardia ha dimostrato che questa mancanza del C.F. può essere superata: iscrive i minori al SSR utilizzando un codice STP al posto del C.F.. La Deliberazione XI/1046 del 17/12/2018 della Regione Lombardia ha reso definitiva la sperimentazione in tal senso iniziata nel 2014. Per saperne di più clicca qui

Per approfondire leggi
L'attuale legislazione sanitaria italiana per gli immigrati irregolari e l'attuale fruibilità di tale legislazione a livello regionale (a cura di Naga-Milano in collaborazione con la SIMM)

Quadro normativo

Fonti internazionali e costituzionali
  • Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (resa esecutiva con L.176/1991) . In particolare, l'articolo 2 non ammette alcuna possibile distinzione tra i minorenni in base alla loro origine nazionale o con riferimento alla loro condizione amministrativa di irregolarità di soggiorno. Tra i diritti tutelati senza distinzioni, ovvero in condizione di piena parità di trattamento, l'art. 24 specificamente contempla il diritto alla salute, disponendo che gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie e lo sviluppare delle cure sanitarie preventive,
  • Articolo 32 della Costituzione: "la Repubblica riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della società e garantisce cure gratuite agli indigenti".
Fonti normative nazionali
  • D.lgs n. 286/98 - L'articolo 34 elenca tra le categorie di stranieri che hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale. Prevede, inoltre, che nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale sia assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
  • L' art 35 garantisce espressamente una più favorevole tutela sanitaria in favore dei minori irregolarmente soggiornanti rispetto alla generalità degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio. Infatti al comma 3, nel definire, nell' ambito della generale copertura garantita ai cittadini stranieri irregolari, i sottogruppi destinatari di particolare tutela, vi ricomprende anche i minori, in esecuzione delle Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
  • Legge 7 aprile 2017, n. 47 - L'articolo 14 estende la garanzia piena dell'assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.
  • Accordo del 2012 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane". Tale Accordo prevede l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno
  • D.P.C.M. 12.01.2017 (art. 62 e 63) - Nell'ambito della concreta definizione dei livelli essenziali di assistenza – cd LEA espressamente prevede l'obbligo di iscrizione al SSN di tutti i minori presenti sul territorio a prescindere dalla irregolarità del loro soggiorno e "in condizioni di parità con i cittadini italiani.
(Ultimo aggiornamento: novembre 2020)

 

 

         

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