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15 ottobre 2021

Chi sono i minori stranieri non accompagnati? Quale tutela viene loro garantita?


Le risposte alle domande più frequenti



I minori stranieri non accompagnati censiti in Italia al 30 giugno 2021 sono 7.802. In maggioranza maschi (96,7%) e diciasettenni (64,2%), arrivano soprattutto da Bangladesh (1.974 minori), Tunisia (1.174) e Egitto (713), mentre le regioni che ne accolgono di più sono la Sicilia (2.461 minori, il 31,5%), la Puglia (904, 11,6%) e il Friuli-Venezia Giulia (831, 10,7%).

Cosa si intende per minore straniero non accompagnato?

Con l'espressione "minore straniero non accompagnato" (MSNA), si fa riferimento al minore di anni diciotto, cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

Come avviene l’identificazione di un minore non accompagnato?

La raccolta delle informazioni personali di un minore straniero non accompagnato (MSNA) avviene tramite la compilazione di una scheda identificativa plurilingue da parte delle Forze di Pubblica Sicurezza, con l’ausilio di un mediatore culturale, al momento del rintraccio sul territorio. Tale atto, propedeutico alla corretta identificazione, dovrebbe essere posto in essere solo dopo che al minore sia stata garantita “un’immediata assistenza umanitaria” (c. 3 dell’art. 19-bis del D.Lgs 142/2015).

Come avviene la segnalazione di un minore straniero non accompagnato?

Immediatamente dopo il rintraccio e l’identificazione del minore sul territorio, l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha l’obbligo di segnalare la sua presenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come avviene la nomina del tutore?

In seguito alla segnalazione della presenza di un MSNA, dunque privo di riferimenti genitoriali, il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente nomina un tutore che possa esercitare la responsabilità .

Chi sono i tutori volontari?

Oltre ai criteri di scelta per la nomina del tutore stabiliti dalla legge, esiste l'istituto della tutela volontaria, introdotto con L. 47/201, che ha previsto l'istituzione di un elenco dei tutori volontari, presso il Tribunale per i Minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un MSNA.

Quale permesso di soggiorno viene rilasciato ad un minore straniero non accompagnato?

Al minore straniero non accompagnato che fa ingresso in Italia, possono essere riconosciuti alternativamente seguenti permessi di soggiorno:

a) permesso di soggiorno per minore età, il quale può essere richiesto direttamente dal minore, o dall’esercente responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore;
b) permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato al minore infraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con cui convive o al minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con cui convive. Entrambi i permessi di soggiorno sono validi fino al compimento della maggiore età.


Può essere convertito un permesso di soggiorno per minore età?

Si, tale permesso, al compimento della maggiore età, può essere convertito in permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 286/98 laddove siano soddisfatti una serie di requisiti, tra i quali:
a) il minore sia in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità; in assenza di tali documenti molte Questure accettano l’attestazione di nazionalità o altro documento di identità rilasciato dal Consolato del paese d’origine, richiedendo la successiva integrazione della domanda con il passaporto valido;
b) il minore si trovi in una delle seguenti condizioni:
- è entrato in Italia da almeno tre anni e ha seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o da un ente privato con determinati requisiti;
- in alternativa, è sottoposto a tutela o è affidato ai sensi dell’art. 2 legge 184/83 e ha ottenuto, su richiesta dell’assistente sociale comunale che segue il caso, un parere positivo da parte della Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita istruttoria che pone particolare attenzione al superiore interesse del minore.
c) il minore frequenti corsi di studio (per ottenere un permesso di soggiorno per studio) o svolga attività lavorativa (per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro); ove il minore non frequenti un corso di studi né abbia un contratto di lavoro, può comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.


Un minore straniero non accompagnato può essere espulso?

No, la legge prevede che anche se non hanno i documenti e i requisiti necessari per l’ingresso in Italia, non possono essere respinti gli stranieri minori di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.
Resta possibile anche nei confronti dei minori l’espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, previa autorizzazione da parte del Tribunale dei Minorenni.

I minori stranieri non accompagnati possono chiedere protezione internazionale?

Sì, i minori stranieri non accompagnati possono presentare l’istanza di protezione internazionale personalmente o tramite il loro tutore, sulla base di una valutazione individuale della loro situazione personale. In ragione della loro minore età sono considerati soggetti vulnerabili e nella valutazione deve essere sempre messo al centro il superiore interesse del minore; la loro domanda sarà esaminata in via prioritaria.


Un minore straniero non accompagnato ha diritto all’assistenza sanitaria e in che misura?

Si, le legge n. 47del 2017 ha previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati.
Non sono necessari la residenza o il permesso di soggiorno, per iscrivere al S.S.N. un minore straniero non accompagnato. La legge prevede in modo esplicito l'iscrizione al S.S.N. per "i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

Per i minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale viene richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, della responsabilita' genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

Le prestazioni sanitarie per i minori stranieri non accompagnati sono erogate in esenzione dal pagamento del Ticket sanitari . L'affidatario del minore ha il compito di svolgere le pratiche necessarie per l'accesso alle prestazioni sanitarie ordinarie, quindi anche all'iscrizione al S.S.N. e la richiesta di esenzione dal Ticket per insufficienza del reddito.