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21 gennaio 2022

Che cos’è il permesso unico lavoro?


Le risposte alle domande più frequenti


La direttiva europea 2011/98/UE ha introdotto in tutti gli Stati UE una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché di godere di un insieme di diritti analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.). Tale direttiva è stata successivamente sostituita dalla direttiva europea UE 2024/1233, receputa dall'Italia con il D.lgs. n. 83/2026, in vigore dal 22 maggio 2026.

Come si fa a capire se il permesso di soggiorno posseduto sia un permesso unico lavoro?

L'articolo 5, comma 8.1. del Dlgs n. 286/98 (TUI) ha previsto, in generale, che la dizione 'permesso unico lavoro" vada inserita sui permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di l'attività lavorativa.

Con l'entrata in vigore del Dlgs n. 83/2026 è previsto che il nuovo permesso di soggiorno elettronico "anticontraffazione" (conforme ai più recenti standard di sicurezza unionali) conterrà informazioni molto più dettagliate per tutelare il lavoratore. Inoltre, sia sul fronte che sul retro della carta, nei campi dedicati alle "annotazioni", verranno inserite informazioni aggiuntive relative alle condizioni di lavoro, ai diritti e alle garanzie procedurali previste per i lavoratori e per i loro familiari.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di informare tempestivamente il cittadino straniero su tutte le comunicazioni relative all'iter del nulla osta, compreso l'eventuale esito negativo della domanda.

 

Tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro recano la dicitura “permesso unico”?

No, ai sensi dell’articolo 5, comma 8.2, del D.ls n. 286/98 (T.U.I.), così come modificato a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2024/1233/Ue, non tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro recano la dicitura “permesso unico”. In particolare, così come previsto dalla direttiva comunitaria, la disciplina del permesso unico non si applica a una serie di permessi di soggiorno che, pur abilitando al lavoro, non recano la dicitura permesso unico. L'elenco integrale dei 22 casi di esclusione è il seguente:
  1. Lavoro autonomo: Cittadini stranieri che fanno ingresso o soggiornano per l'esercizio di attività di lavoro autonomo.
  2. Investitori: Stranieri in Italia per investimenti (ai sensi dell'art. 26-bis del TUI), in quanto attività assimilate al lavoro autonomo.
  3. Dirigenti o personale altamente specializzato: Personale di società aventi sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di società estere con sede principale in un Paese membro dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), nonché dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o dell'UE.
  4. Lavoratori marittimi: Personale occupato a bordo di navi secondo le modalità del regolamento di attuazione.
  5. Lavoratori distaccati per appalto: Dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro stranieri (residenti o con sede all'estero), trasferiti temporaneamente in Italia presso aziende italiane o straniere per eseguire prestazioni oggetto di un contratto di appalto.
  6. Ex dipendenti di imprese italiane: Lavoratori che sono stati dipendenti, per almeno 12 mesi nell'arco dei 48 mesi precedenti alla richiesta, di imprese con sede in Italia.
  7. Nomadi digitali e lavoratori da remoto: Cittadini extra-UE che svolgono attività di lavoro altamente qualificata attraverso l'uso di strumenti tecnologici per datori di lavoro esteri.
  8. Persone collocate "alla pari": Giovani stranieri inseriti in famiglie italiane a scopo di scambio culturale e linguistico in cambio di piccole prestazioni domestiche (equiparati al lavoro autonomo).
  9. Personale sanitario al seguito di delegazioni sportive: Medici e altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) o da Federazioni sportive internazionali.
  10. Lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco: Marittimi chiamati per l'imbarco su navi (anche battenti bandiera extra-UE) ormeggiate in porti italiani e autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo.
  11. Trasferimenti intra-societari standard: Prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti di personale all'interno della stessa società o gruppo di imprese.
  12. Titolari di permesso ICT da altro Stato membro: Stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario (ICT) rilasciato da un altro Paese dell'Unione Europea.
  13. Protezione temporanea: Stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea (Direttiva 2011/55/CE) o che hanno richiesto tale protezione e sono in attesa di una decisione.
  14. Studenti, tirocinanti e ricercatori di lavoro: Stranieri in Italia per motivi di studio o formazione (istruzione tecnico superiore, università, tirocini) o che sono in possesso del permesso per ricerca lavoro o imprenditorialità al termine degli studi.
  15. Protezione sociale: Soggiornanti per motivi di protezione sociale (es. vittime di tratta o grave sfruttamento).
  16. Vittime di violenza domestica o caporalato: Stranieri che soggiornano in quanto vittime di violenza domestica, oppure vittime di intermediazione illecita e grave sfruttamento del lavoro.
  17. Protezione speciale: Titolari di permesso per protezione speciale, inclusi i casi legati al principio costituzionale e internazionale di non respingimento (non-refoulement).
  18. Motivi di salute per patologie gravi: Stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, che non potrebbero essere adeguatamente curate nel proprio Paese di origine.
  19. Calamità eccezionali: Stranieri che non possono rientrare in patria a causa di una contingente ed eccezionale calamità che non consente il ritorno in condizioni di sicurezza.
  20. Familiari di minori per gravi motivi: Genitori o familiari di minorenni stranieri che hanno ottenuto l'autorizzazione al soggiorno dal Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del piccolo.
  21. Cure mediche ordinarie: Stranieri che soggiornano in Italia per ricevere specifiche cure mediche pianificate presso strutture sanitarie.
  22. Motivi religiosi, residenza elettiva o cittadinanza: Coloro che soggiornano per motivi religiosi, per residenza elettiva (es. stranieri con alti redditi passivi propri), per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, o che sono in attesa della decisione su tali richieste.

Sono previsti dei temini per l rilascio del permesso uncio lavoro?
Si, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs n. 83/2026 , una volta entrato in Italia, lo straniero dovrà ricevere il permesso unico dalla Questura entro 30 giorni dal completamento della domanda.

Per i rinnovi dei permessi e per i permessi ordinari (dove non serve il nulla osta), il termine è stato invece innalzato da 60 a 90 giorni. Di riflesso, anche il cittadino straniero avrà 90 giorni di tempo (e non più 60) prima della scadenza per presentare la richiesta di rinnovo.

(Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026)