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20 luglio 2023

Regolarizzazione 2020, diritto di accedervi anche per il datore di lavoro non lungosoggiornante


Secondo la Corte Costituzionale, il requisito richiesto al datore di lavoro era eccessivamente restrittivo e in contrasto con gli obiettivi della regolarizzazione

È illegittima perché eccessivamente restrittiva, sotto il profilo dei requisiti che deve possedere il datore di lavoro straniero, la procedura per l'emersione dal lavoro irregolare avviata nel 2020. Con la sentenza n. 149 del 18.07.2023, la Corte Costituzionale ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 1, del Dl 19 maggio 2020, n. 34 nella parte in cui prevedeva che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o stranieri potesse essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che, in generale, da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

L’irragionevolezza di tale disposizione, ad avviso della Corte, appare ancor più evidente se si tiene conto del fatto che detta procedura perseguiva uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti direttamente coinvolte, dell’interesse pubblico generale alla regolarità e trasparenza del mercato del lavoro. La Consulta ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020, in quanto, riducendo eccessivamente la platea dei datori abilitati ad attivare la procedura di emersione del lavoro “nero”, è suscettibile di compromettere la realizzazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti, finendo così per ledere il principio di ragionevolezza.

Leggi la Sentenza n. 149/2023