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04 agosto 2023

Sicurezza Sociale, ratificato l’Accordo tra l’Italia e la Moldova


Garantita l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale

E' stato ratificato, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 della  Legge n. 94 dell'11 luglio    l'Accordo tra la Repubblica italiana  e  la  Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato  a Roma il 18 giugno 2021
L'Accordo persegue l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le Istituzioni di sicurezza sociale e assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale. Con la sottoscrizione dell'Accordo i due Paesi si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova. Si tratta di un'intesa di particolare rilevanza in ragione della numerosa comunità moldava residente in Italia, che risulta decima per numerosità: i moldavi regolarmente soggiornanti in Italia al 1° gennaio 2022 sono 113.579. La Comunità Moldava ha un’età anagrafica superiore a quella relativa al complesso della popolazione non comunitaria: attualmente il 5,9% dei percettori extra UE di pensioni di vecchiaia in italia risulta essere di cittadinanza moldava.

L’accordo si applica:

- per la Repubblica di Moldova, alle seguenti  prestazioni  di  sicurezza sociale:  

        a) la pensione per limite d'eta'; 

        b)  la  pensione  di  disabilita'  causata  da  una  malattia  generale; 

        c) la pensione e l'indennita' di disabilita'  causata  da  un  infortunio sul lavoro o malattia professionale; 

        d) la pensione ai superstiti; 

-         per la Repubblica Italiana:

 a) alle prestazioni di invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  previste  dall'assicurazione  generale   o bligatoria,   dai   regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali  obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti  dall'Istituto  Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); 

        b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio  sul   lavoro   o   malattia   professionale   e   gestite  dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). 

Il relazione ai beneficiari,  l'accordo è applicabile alle persone che sono o sono state  beneficiarie delle prestazioni  sopraelencate e ai loro familiari  e superstiti.

L'Accordo è entrato in il vigore il 26 luglio scorso e ha durata illimitata.

Coa si intende per esportabilità delle pensioni?

In generale, tanto per gli italiani che per i cittadini comunitari e non comunitari sono esportabili le pensioni (ad esclusione di quelle a carattere assistenziale) e le rendite infortunistiche, ad eccezione di quelle previste in caso di malattia, maternità, disoccupazione e cassa integrazione.
Occorre tuttavia distinguere il caso in cui decide di rimpatriare un lavoratore straniero proveniente da un Paese che ha stipulato con l’Italia una convenzione in materia di sicurezza sociale e quello in cui tale decisione è presa da un lavoratore proveniente da un Paese non convenzionato.
In particolare, mentre non si pongono problemi se il lavoratore ha raggiunto in Italia il diritto ad una pensione autonoma, diverso è il caso in cui il diritto alla pensione matura solo totalizzando i periodi contributivi maturati in Paesi diversi.
Attualmente, infatti, per aver diritto ad un regime di totalizzazione della pensione, è necessario che vi siano delle convenzioni bilaterali tra l’Italia ed il Paese di origine del lavoratore straniero. Dette convenzioni infatti garantiscono al lavoratore il cumulo dei periodi assicurativi svolti negli Stati contraenti, per conseguire il diritto alle prestazioni qualora non sia stato maturato in maniera autonoma in un singolo Stato.
Nel caso, invece, in cui il lavoratore straniero che decide di rimpatriare proviene da un Paese non convenzionato con l’Italia in materia di sicurezza sociale, il regime di totalizzazione della pensione non trova applicazione.