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27 settembre 2023

L’Assegno Unico Universale spetta anche a chi ha un permesso di soggiorno per attesa occupazione


Una sentenza del Tribunale di Trento ordina all’Inps di estendere la misura anche agli stranieri in cerca di occupazione

l Tribunale del lavoro di Trento, con la sentenza n. 121/2023 del 19 settembre, ha stabilito che costituisce discriminazione escludere i titolari di un  permesso di soggiorno per attesa occupazione dal diritto di fruire dell’assegno unico e universale (AUU).

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico che a partire da marzo 2022 ha assorbito diverse misure a sostegno della famiglia prima esistenti. L’assegno unico spetta anche ai cittadini stranieri. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che l’assegno unico spetta, oltre che ai cittadini italiani:
- ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, o ai loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente:
- ai cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
L'assegno unico spetta anche ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno, come chiarito dall'Inps nella circolare del 9 febbraio 2022, nel messaggio del 25. luglio 2022 e nella circolare n. 41 del 07.04.2023. Tali circolari hanno  allargato il campo di applicazione della misura, da cui però restavano esclusi i titolari di un permesso per attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni).

Il Tribunale di Trento, dopo aver ricostruito il quadro normativo, ha concluso che non vi è dubbio che il permesso per attesa occupazione rientri tra i “permessi unici lavoro”, essendo un titolo che abilita allo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall’iscrizione nelle liste di collocamento. Di conseguenza il Tribunale ha ordinato all’istituto di previdenza di modificare la circolare 23/2022, inserendo i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione tra gli aventi diritto all’assegno unico e di rivedere i provvedimenti di rigetto adottati.

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