HomeRicerca NewsRegistro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati, come ci si iscrive?



22 marzo 2024

Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati, come ci si iscrive?


Le risposte alle domande più frequenti


Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - è  stato istituito dall’articolo 42 del D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione) il Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati. Tale registro si rivolge agli organismi privati, alle associazioni e agli enti aventi i requisiti stabiliti dell'art. 53 del DPR 31 agosto 1999, n.394.
Il Registro rappresenta uno strumento di attestazione del grado di solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell'integrazione sociale degli stranieri. Il registro è attivo dal novembre 1999.

Come si articola tale registro?
Il Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati,  si articola in due sezioni. Alla prima sezione possono iscriversi gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell’integrazione sociale degli stranieri, mentre alla seconda sezione possono iscriversi gli enti e le associazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati dall’art 18 del D. Lgs. 286/98.

Chi può iscriversi al registro?
Possono iscriversi al Registro  enti ed altri organismi privati. Sono esclusi tutti gli enti pubblici e gli e gli organismi di diritto internazionale.
È possibile che lo stesso ente, qualora ne ricorrano i requisiti, sia iscritto a entrambe le sezioni. L’iscrizione a una o all’altra sezione prevede infatti requisiti differenti, come diversi sono gli ambiti di intervento e la numerosità degli iscritti.

Quali sono i requisiti richiesti per iscriversi al Registro?
In base all’art. 53 del DPR 394/99, le associazioni che intendono iscriversi al Registro devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- fini sociali e di solidarietà
- assenza di fini di lucro
- sede legale in Italia
- carattere democratico dell’ordinamento interno
- elettività delle cariche associative
- criteri definiti di ammissione degli aderenti
- redazione del bilancio o del rendiconto annuale e definizione delle modalità di approvazione
- assenza di condizioni interdittive a carico del legale rappresentante e di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
In aggiunta, per iscriversi alla prima sezione del Registro è necessario possedere un’esperienza almeno biennale nel settore dell’integrazione sociale degli stranieri (un elenco completo dei documenti necessari è disponibile al seguente link) , Per iscriversi alla seconda sezione sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:
- esperienza almeno biennale di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile
- presentazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con indicazione degli operatori che sono dedicati alla realizzazione del programma, con competenza nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell’assistenza sociale                                                               
- disponibilità, a qualunque titolo, di strutture alloggiative adeguate all’accoglienza ed alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale
- accordo di partenariato con ente/associazione già iscritto alla II Sezione del Registro
- adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in particolare con riferimento ai soggetti beneficiari ospitati nelle strutture. Un elenco completo dei requisiti richiesti è disponibile al seguente link

 Per l’iscrizione alla seconda sezione del registro, è indispensabile presentare il documento che attesta l’instaurazione di un rapporto di partenariato con un ente già iscritto?                                                                                                                            

Sì, l’instaurazione del rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella seconda sezione del Registro è condizione necessaria ai fini dell’iscrizione.

Come deve essere redatto il rapporto di partenariato?
I soggetti interessati possono indicare obiettivi, contenuti, modalità e durata che meglio rispondono alle loro esigenze operative, con preciso riferimento al programma di assistenza ed integrazione che si intende svolgere.

Come devono essere dimostrati i due anni di esperienza richiesti per l’iscrizione alla prima sezione del Registro?
È necessario che sia dimostrata la specifica e stabile esperienza maturata nell’ultimo biennio nel settore dell’integrazione sociale degli stranieri. La decorrenza delle attività viene individuata calcolando almeno 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

 Come devono essere dimostrati i due anni di esperienza richiesti in materia di assistenza e protezione sociale necessari per iscriversi alla seconda sezione del registro?
È necessario che sia dimostrata la specifica e stabile esperienza maturata, nell’ultimo biennio, di assistenza sociale e di prestazione di servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile. La decorrenza delle attività viene individuata calcolando almeno 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

C’è una scadenza annuale per la presentazione della domanda di iscrizione?
Non c’è alcuna scadenza. La domanda può essere inviata in qualsiasi momento dell’anno.

Come deve essere compilata e presentata la domanda?
La domanda di iscrizione deve essere compilata seguendo le informazioni e la modulistica disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link
Dal 15 maggio 2023, la domanda di iscrizione alle due sezioni del Registro può essere formulata esclusivamente online attraverso la procedura presente nell'applicativo Registro Associazioni, ospitato all'interno del Portale Servizi Lavoro e raggiungibile all'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.itApre in una nuova schedaalla pagina https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focuson/registro-associazioni-ed-enti/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale.
Per ricevere chiarimenti, informazioni aggiuntive e/o assistenza nella compilazione della domanda di iscrizione, è possibile scrivere a registroassociazioni@lavoro.gov.it  indicando il motivo della richiesta e un recapito telefonico su cui essere contattati.

La domanda deve contenere tutti gli allegati indicati?
Tutti gli allegati richiesti sono indispensabili per la valutazione da parte degli operatori ai fini dell’iscrizione. I documenti necessari per la presentazione della domanda sono riepilogati anche nella pagina del sito del Ministero del Lavoro, dedicata al Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati. Nella pagina è disponibile anche una specifica Guida utente – Procedura di iscrizione

Dove è possibile trovare l’elenco aggiornato delle associazioni e enti iscritti al  Registro?
Gli elenchi degli iscritti vengono aggiornati annualmente. L’elenco degli iscritti alla prima sezione è pubblico ed è disponibile al seguente link.  L’elenco degli iscritti alla seconda sezione non viene invece reso pubblico, ma  può essere richiesto all’ufficio, anche per e-mail, possibilmente specificando la regione di riferimento. L’elenco non è oggetto di pubblicità per ragioni connesse alla delicatezza delle attività svolte e alla tutela della riservatezza dei dati. I dati vengono forniti su richiesta motivata esclusivamente per l’uso specifico cui è destinata.

Quali doveri hanno le associazioni e gli enti iscritti al Registro?
Gli enti e le associazioni iscritti al Registro devono predisporre, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente (DPR 394/99, art. 54, comma 3). Devono essere relazionate tutte le attività svolte in Italia che riguardano l’utenza straniera.
L’invio della relazione avviene tramite la compilazione di un questionario disponibile on line, per entrambe le sezioni, all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it .
La mancata compilazione del questionario determina l'esclusione dall'elenco dei soggetti regolarmente iscritti al Registro, aggiornato annualmente e trasmesso ai competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome.

Come deve essere redatta la relazione?
La relazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e firmata. Con la relazione vengono presentate e descritte, in modo dettagliato, le attività svolte dalla richiedente, negli ultimi due anni, per favorire l’integrazione sociale degli stranieri, debitamente documentate. Devono essere posti in evidenza le date di inizio e fine attività, gli obiettivi e le azioni specifiche attuate, anche all’interno di partenariati e reti, i risultati raggiunti, i finanziamenti, i beneficiari, gli operatori ed ogni altra informazione utile alla descrizione della stabile esperienza maturata nello specifico settore dell’integrazione sociale degli stranieri o nelle materie di competenza della seconda sezione del Registro..
Per gli iscritti alla seconda sezione, nella relazione devono essere presentate e descritte, in modo dettagliato, le attività svolte dalla richiedente, negli ultimi due anni, di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.
Sul sito dell'applicativo https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHomec sono presenti e scaricabili in formato pdf, oltre al Questionario, la Guida alla Compilazione e le FAQ

Le articolazioni o circoli territoriali possono avvalersi dell’iscrizione dell’ente nazionale di appartenenza?
Relativamente alla prima sezione del Registro, l’iscrizione di un ente nazionale si estende anche alle articolazioni territoriali, come risultanti dallo statuto dell’ente richiedente; in sede di istanza di iscrizione al Registro l’ente nazionale potrà specificare per quali articolazioni territoriali intende proporre istanza. Dopo l’iscrizione, in sede di relazione annuale sulle attività svolte, il 30 gennaio di ogni anno, anche le diramazioni territoriali dell’ente, che hanno svolto attività in materia, potranno inserire i propri dati di attività all’interno dell’applicativo Registro.
L’iscrizione alla seconda sezione del Registro, invece,  può essere richiesta solo per la propria struttura di riferimento e non si estende alle articolazioni territoriali, circoli/comitati aderenti. Ciascuna articolazione territoriale può richiedere iscrizione per la propria struttura, qualora dimostri di possedere i requisiti di esperienza, organizzazione, programma, ecc.. 

È disponibile una panoramica sulle attività svolte dagli enti iscritti al Registro?
Si, ogni anno, al termine della rilevazione sulle attività da parte degli iscritti, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cura la pubblicazione di un Report, a partire dall'elaborazione dei dati contenuti nelle relazioni che gli enti iscritti sono tenuti ad inviare annualmente. Il report è articolato in tre parti. La prima offre una panoramica sugli enti iscritti alla Prima e alla Seconda sezione del Registro in relazione a variabili quali la forma giuridica, la distribuzione territoriale, l'ambito geografico di intervento, la tendenza ad aderire a reti - sia su base territoriale che tematica - e i settori di attività prevalenti. Inoltre, viene analizzata la propensione o meno a lavorare in partenariato sui singoli progetti e le caratteristiche dei rappresentanti legali in relazione a genere e nazionalità di provenienza. La seconda e la terza parte sono dedicate ai progetti realizzati rispettivamente dagli enti iscritti alla Prima e alla Seconda sezione, con approfondimenti sulla tipologia di attività realizzate, i fondi utilizzati, i beneficiari degli interventi e le risorse umane impiegate.

I rapporti annuali sulle attività svolte dagli iscritti al Registro sono disponibili al seguente link