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21 maggio 2025

“Paese terzo sicuro”, le nuove proposte della Commissione UE


Un richiedente asilo  potrà essere trasferito in un “Paese terzo sicuro” anche in assenza di alcun collegamento con tale Stato

Il 20 maggio la Commissione Europea ha proposto nuove norme dirette a facilitare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro. Le nuove norme andranno a modificare quelle contenute nel Regolamento (UE) 2024/1348

Il concetto di “paese terzo sicuro” consente agli Stati membri di considerare inammissibile una domanda di asilo quando i richiedenti potrebbero ricevere una protezione efficace in un paese terzo considerato sicuro per loro. Per applicare questo concetto, il diritto dell'UE attualmente impone alle autorità competenti in materia di asilo di dimostrare un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro interessato.

La Commissione propone, in particolare, le seguenti modifiche:

  • Il collegamento tra il richiedente e il paese terzo sicuro non sarà più obbligatorio.
  • Anche il transito attraverso un paese terzo sicuro prima di raggiungere l'UE può ora essere considerato un collegamento sufficiente per applicare il concetto di paese terzo sicuro.
  • Quando non vi è alcun collegamento o transito, il concetto può essere applicato se esiste un accordo o un'intesa con un paese terzo sicuro. Tale accordo o intesa dovrebbe garantire che vi sia un esame della richiesta di protezione effettiva nel paese terzo sicuro, in modo che i richiedenti possano ricevere protezione se giustificato. Questa opzione non si applica ai minori non accompagnati.
  • Per ridurre i ritardi procedurali e prevenire gli abusi, la Commissione propone che i ricorsi contro le decisioni di inammissibilità basate sul concetto di paese terzo sicuro non abbiano più un effetto sospensivo automatico.

La proposta impone inoltre agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con “paesi terzi sicuri”. Ciò consentirà alla Commissione di verificare che tali accordi o intese soddisfino le condizioni stabilite dal diritto dell'UE.

Ai sensi del diritto dell'UE, i paesi terzi possono essere considerati sicuri se soddisfano una serie di condizioni, quali la protezione contro il respingimento, l'assenza di un rischio reale di danni gravi e di minacce alla vita e alla libertà a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale o delle opinioni politiche, nonché la possibilità di chiedere e ricevere una protezione efficace.

Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio approvare la proposta.

Proposta di applicazione del concetto di "paese terzo sicuro"