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23 luglio 2025

Gratuito patrocinio, legittima la richiesta ai migranti di certificati sui redditi all'estero


La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La ratio è conoscere la "consistenza economica complessiva" dei cittadini extra Ue in Italia

Con la sentenza numero 119, depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della disposizione che impone, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di corredare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione rilasciata dall’Ufficio consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza, avuto riguardo ai redditi prodotti all’estero.

La ratio dell’aggravio documentale è stata individuata, in precedenti pronunce della stessa Corte, nella necessità di conoscere in tempi brevi la consistenza economica complessiva dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che chiedono di essere ammessi al beneficio. Al contempo, la previsione consente agli interessati di rivolgersi agli uffici consolari presenti nel territorio italiano, per ottenere un’unica certificazione, anziché alle amministrazioni dello Stato di competenza, per il rilascio di plurime certificazioni.

Tale ratio non viene meno se il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea che richiede il beneficio sia residente in Italia, poiché la residenza, anche protratta, nel nostro Paese non fa venir meno l’interesse alla verifica dei redditi prodotti all’estero, e con essa la necessità della certificazione consolare. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è condizionata, infatti, alla “non abbienza” del richiedente, e tale nozione comprende qualsiasi risorsa economica, non soltanto i redditi da lavoro, che di regola sono prodotti nel luogo in cui si vive.

Fonte: Corte Costituzionale