Il Tribunale civile di Roma – Sezione Diritti della persona e Immigrazione, con una sentenza del 18 giugno scorso ha chiarito che la titolarità di un permesso di soggiorno ad altro titolo – nel caso di specie, protezione speciale – non impedisce né condiziona la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale e di ottenerne l’esame, senza che sia necessaria la rinuncia al titolo già posseduto.
Nella sentenza il Giudice ribadisce che lo status di protezione internazionale può e deve essere accertato indipendentemente dalla titolarità di un altro permesso, poiché si tratta di istituti diversi e autonomi: il permesso nazionale (come quello per protezione speciale) non può surrogare né comprimere l’accesso alle garanzie sovranazionali riconosciute dal diritto UE e dalla Convenzione di Ginevra. Il Tribunale ordina quindi alla Questura di provvedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale della ricorrente e di provvedere al suo esame.
(Fonte: Asgi)