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La mediazione interculturale - esperienze delle Regioni italiane

 
Premessa metodologica
La mediazione interculturale, come è noto, rappresenta un campo di azione fondamentale rispetto ai processi di integrazione dei migranti. Ad oggi lo stato dell’arte della normativa dedicata alla figura professionale del mediatore interculturale in Italia risulta composito e differenziato. Tale scenario emerge dalle azioni legislative, complessivamente considerate, intraprese dalle diverse Regioni italiane per regolare il riconoscimento di tale figura, i suoi ambiti di attività, il percorso formativo che consente di accedere allo status di mediatore interculturale.
Dal punto di vista metodologico, il quadro è stato costruito attraverso un’analisi e una comparazione a livello regionale dei seguenti elementi:
  • presenza di norme regionali che definiscono o riconoscono la figura professionale del mediatore interculturale;
  • presenza di norme regionali che individuano in maniera specifica i contesti in cui il mediatore interculturale è chiamato a operare;
  • presenza di norme regionali che disciplinano il percorso formativo attraverso il quale è possibile accedere alla qualifica professionale di mediatore interculturale.
L’indagine si è inoltre focalizzata sulla eventuale presenza e le caratteristiche di percorsi universitari esplicitamente dedicati alla mediazione interculturale, nonché sulla eventuale presenza di registri, albi o elenchi di mediatori interculturali. Di seguito si propone uno sguardo comparato ai dati regionali.

La figura professionale del mediatore interculturale: riconoscimento e definizione - Dati a confronto
Come emerge dalla tabella di sintesi 1, i dati raccolti relativi al riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale delineano uno scenario nazionale diviso in due metà. Sono infatti undici le Regioni/Province autonome che hanno emanato una norma di questo tipo, mentre sono dieci quelle che, attualmente, non sono dotate di una norma che riconosca la figura professionale del mediatore interculturale.
Come evidenziato dal documento “Riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale” (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 09/030/CR/C9 dell’8 aprile 2009), la funzione “ponte” tra diverse culture, mirata alla “promozione e allo sviluppo del dialogo interculturale”, è stata “storicamente promossa e sviluppata dai mediatori interculturali”. Tale funzione di base è ulteriormente definita attraverso lo standard professionale descritto nell’allegato 1 dello stesso documento, secondo il quale il mediatore interculturale è “un operatore sociale che facilita la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità […] svolge attività di mediazione e di informazione tra i cittadini immigrati e la società di accoglienza favorendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di appartenenza, promuovendo la cultura dell’accoglienza, l’integrazione socio-economica e la fruizione dei diritti e l’osservanza dei doveri di cittadinanza”.
Per quanto concerne il ruolo che il mediatore interculturale è chiamato a giocare, l’idea di “facilitatore” della comunicazione e delle relazioni interculturali, di un attore impegnato a rimuovere le “barriere” culturali e linguistiche che possono frapporsi anche fra il migrante e l’accesso ai servizi, si ritrova nelle normative emanate da diversi enti, come l’Abruzzo, la Calabria, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, le Marche, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Puglia, la Valle d’Aosta.
Strettamente associata a tale idea è l’altra linea tendenziale che emerge dall’analisi delle normative regionali e che vede il mediatore interculturale come “educatore delle differenze”, come attore il cui compito coincide con l’ “orientamento culturale”, ovvero con la decodifica, interpretazione ed espressione dei bisogni dei migranti, delle caratteristiche valoriali e semantico-cognitive e delle pratiche associate alle diverse culture. Tale ruolo implica anche l’azione di supporto alla comprensione, da parte dei migranti, delle opportunità e dei servizi presenti sul territorio e al loro orientamento all’interno delle istituzioni e degli stessi servizi.
Ulteriori elementi di rilievo sono correlati al contributo che il mediatore interculturale svolge rispetto ai seguenti obiettivi o processi:
  • garantire l’esercizio dei “diritti fondamentali” e “pari opportunità” di accesso ai servizi;
  • “adeguare le prestazioni offerte” all’utenza migrante;
  • promuovere presso l’utenza migrante il “razionale utilizzo” dei servizi e delle istituzioni.
Per quanto riguarda, infine, le denominazioni associate alla qualifica professionale, il mediatore interculturale viene definito come “tecnico della comunicazione interculturale” (Abruzzo), “operatore interculturale” (Provincia Autonoma di Bolzano), “operatore” (Campania), “operatore sociale” (Marche, Valle d’Aosta), “operatore sociale qualificato” (Liguria). Alcune Regioni (Puglia, Valle d’Aosta) specificano inoltre che il mediatore interculturale è “quasi sempre di etnia non italiana o comunque con un'esperienza di vita biculturale” o “di preferenza immigrato”.

Contesti operativi del mediatore interculturale
Gli ambiti in cui il mediatore interculturale è chiamato a intervenire vengono disciplinati, a seconda dei casi, dalla stessa norma che definisce la figura professionale o da altre norme. La principale linea di tendenza che emerge dai dati raccolti e che si può evincere dal grafico 1 mostra che i contesti più frequentemente considerati da entrambi i tipi di norma sono quello educativo (es. scuola, formazione), quello sanitario (es. ASL, ospedali), quello sociale (es. servizi socio-assistenziali) e quello degli uffici pubblici. Seguono l’ambito lavorativo e, in misura minore, l’ambito dell’accoglienza, quello legato alla casa e quello giudiziario. I contesti operativi espressamente citati dalle norme di ciascuna Regione sono rappresentati nella tabella di sintesi 2.

Grafico 1

Percorsi formativi dedicati alla mediazione interculturale: modalità di conseguimento della qualifica professionale e corsi universitari
Per quanto riguarda la formazione del mediatore interculturale, norme che disciplinano le modalità di conseguimento della qualifica professionale sono presenti solo nelle Regioni che hanno legiferato anche sul riconoscimento della figura professionale (vedi sopra).
I dati raccolti (sintetizzati nella tabella 3) mostrano che le modalità di conseguimento della qualifica professionale sono disciplinate prevalentemente in relazione ai seguenti elementi:
- durata del corso di formazione. Si va da un minimo di 300 ore (es. Emilia Romagna) a un massimo di 800 (es. Bolzano);
- Articolazione del corso di formazione. In alcuni casi (es. Bolzano, Lazio e Liguria) è presente una distinzione tra il corso di base e il corso di specializzazione (incentrato su uno o più contesti operativi);
- disciplina dei percorsi di riqualificazione e del riconoscimento di crediti formativi mirati al conseguimento della qualifica (es. Abruzzo, Campania).

Per quanto riguarda la formazione accademica, in diverse Regioni/Province Autonome (sette su undici) dotate di una norma che riconosce la figura professionale e disciplina le modalità di conseguimento della qualifica sono presenti uno o più corsi universitari specificamente dedicati alla mediazione interculturale.
Anche in tutte le Regioni/Province Autonome (con l’eccezione dell’Umbria) che, invece, non sono dotate di tali norme sono presenti diversi corsi universitari dedicati alla mediazione interculturale (i dettagli sulla presenza e le tipologie di corso sono inclusi nella tabella 3).
Guardando alla natura di tali percorsi accademici, si riscontra una generale tendenza alla loro attivazione all’interno di strutture dedicate alle discipline letterarie e linguistiche (es. facoltà di Lingue e letterature straniere, facoltà di Lettere e filosofia, in qualche caso in collaborazione con facoltà di Scienze politiche; polo Umanistico e della formazione/lingue e letterature straniere; scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale, scuola di traduzione e interpretazione; dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne, dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate). Raramente i corsi sono attivati all’interno di strutture dedicate a discipline di carattere non umanistico o letterario-linguistico: è il caso di Regioni come il Veneto (scuola di Economia, lingue e imprenditorialità per gli scambi internazionali), l’Emilia Romagna (dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica), le Marche (dipartimento di Economia, società e politica).

Elenchi dei mediatori interculturali
Per quanto riguarda, infine, la presenza di elenchi (es. albi, registri) dei mediatori interculturali nelle Regioni o Province Autonome, questi sono istituiti prevalentemente su base provinciale. Fanno eccezione, al momento, la “Long list” del Molise e l’elenco regionale della Valle d’Aosta.

Tabella di sintesi 1 – Riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale in ciascuna Regione italiana
Tabella di sintesi 2 – Contesti operativi del mediatore interculturale previsti in ciascuna Regione italiana
Tabella di sintesi 3 – Normative regionali sul conseguimento della qualifica professionale di mediatore interculturale e percorsi universitari