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Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti

Con il D.Lgs. n. 3 dell’8 gennaio 2007 è stata data attuazione alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Il decreto, riscrivendo completamente l’articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, ha sostituito la vecchia carta di soggiorno con il “permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo” e, attraverso l’aggiunta di un nuovo articolo (art. 9 bis), ha regolato la posizione giuridica nel territorio nazionale degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea.

Le condizioni di rilascio

Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo (pari ad € 6079,45 euro per il 2022).

Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dallo straniero in possesso dei sopraindicati requisiti anche per un proprio familiare (coniuge, figlio minore a carico, figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese). In tal caso è necessario dimostrare anche la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Il Ministero dell'interno, con una circolare del 6 settembre 2019, ha chiarito che i figli minori dei titolari di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo devono comunque soggiornare regolarmente per almeno cinque anni in Italia prima di poter avere lo stesso tipo di documento. La circolare richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue C-469/13, secondo la quale le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE “non consentono ad uno Stato membro di rilasciare, a condizioni più favorevoli di quelle previste, un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo”.
Nella stessa circolare, il Ministero ha chiarito che le condizioni reddituali vanno accertate anche per i minori, “attraverso una disamina complessiva del patrimonio familiare”. E ricorda che dal test di conoscenza della lingua italiana sono esentati i minori di quattordici anni.

Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri che siano ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Nella valutazione di pericolosità dello straniero vengono in considerazione l’appartenenza ad una delle categorie di soggetti a cui fa riferimento la legislazione nazionale in materia di misure di prevenzione personali, nonché le condanne, anche non definitive, riportate per i delitti per i quali il Codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero, limitatamente ai delitti non colposi, l’arresto facoltativo.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può inoltre essere rilasciato agli stranieri che:
  • soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
  • soggiornano per motivi umanitari;
  • sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
  • godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
I suddetti periodi di soggiorno sono comunque considerati utili ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, ad eccezione dei periodi di soggiorno per motivi di carattere temporaneo ovvero per l’espletamento di funzioni diplomatiche o di rappresentanza degli Stati, i quali non andranno, pertanto, presi in considerazione.

L’assenza dal territorio dello Stato per più di sei mesi consecutivi ovvero per dieci mesi complessivi, nei cinque anni considerati, impedisce la maturazione del periodo minimo di permanenza per la presentazione della richiesta, salvo nel caso sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari ovvero da gravi e documentati motivi.

Dall'11 marzo 2014, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 12/2014, che ha recepito la Direttiva 2011/52/UE, anche i beneficiari di protezione internazionale hanno la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Per farne richiesta occorre dimostrare di essere regolarmente presenti in Italia da almeno cinque anni (per il conteggio si considera la data di presentazione della domanda di protezione internazionale), di essere residente, di avere la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Non sarà invece necessario superare il test di conoscenza di lingua italiana così come, nel caso il documento venga chiesto per un intero nucleo familiare, dimostrare di avere un alloggio idoneo. Relativamente ai requisiti reddituali il decreto tiene conto delle particolari condizioni di vulnerabilità in cui può versare un beneficiario di protezione internazionale, facendo concorrere alla determinazione del reddito, per una misura massima del 10%, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito da un ente assistenziale, pubblico o privato riconosciuto.
Sul permesso Ue rilasciato deve essere annotato che al titolare è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con relativa data di riconoscimento.
Il D.lgs. n. 13/2017 ha introdotto all'articolo 9 nuove modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo per i titolari di protezione internazionale riconosciuta da uno Stato diverso da quello che rilascia il permesso di soggiorno Ue. Viene, inoltre, reso possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non UE, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica, fermo restando il rispetto del principio di non refoulement.

Test di conoscenza della lingua Italiana

La legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza), ha previsto che per ottenere il rilascio del permesso per lungo soggiornanti lo straniero deve anche dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

Il livello minimo di conoscenza della lingua che viene richiesto per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo corrisponde al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

La conoscenza della lingua italiana a livello A2 si può dimostrare in vari modi:
  • con una certificazione di conoscenza dell’Italiano di livello A2 rilasciata da uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti, ovvero: Università Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Universita' per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.
  • con il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia (Licenza di scuola media, Diploma di scuola superiore, Laurea universitaria);
  • dimostrando che si sta frequentando un corso di studi in un’università italiana, statale o non statale legalmente riconosciuta, un dottorato o un master universitario;
  • frequentando o dimostrando di aver frequentato un corso di Italiano presso un CTP, al termine del quale venga rilasciato un titolo che attesti la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore ad A2 del QCER.
  • riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione;
  • attestazione che l'ingresso in Italia e' avvenuto ai sensi dell'art. 27 sull'Immigrazione per svolgere le seguenti attività: dirigente o personale qualificato di società, professore universitario, traduttore o interprete, giornalista o dipendente di organi di stampa;
  • superando il test di conoscenza della lingua italiana a livello A2.
In mancanza di certificazione della conoscenza dell'Italiano, pertanto, per ottenere il permesso CE di lungo periodo occorrerà sostenere un apposito test.
Per sostenere il test lo straniero deve inviare alla prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all'ufficio competente, che verificata la regolarità della domanda convoca sempre on line entro 60 giorni l'interessato indicando la data e la sede dell'esame. In caso di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.
Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test.

Il test non è necessario qualora il permesso CE sia richiesto:
  • per figli minori di 14 anni;
  • da soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, attestate mediante certificazione prodotta da una struttura sanitaria.

Per saperne di più sulle modalità di svolgimento del test vedi DM del 7 Dicembre 2021

Facoltà collegate allo status di lungo soggiornante

Lo status di soggiornante di lungo periodo è a tempo indeterminato.
La Legge 23 dicembre 2021, ha chiarito la distinzione tra lo status di lungo soggiornante, che ha carattere permanente, fatte salve le ipotesi di revoca normativamente previste, e la durata del permesso di soggiorno attestante la titolarità dello status, che è stata estesa, in analogia ad altri documenti identificativi emessi dalle autorità italiane (ex. carta di identità o patente di guida), a 10 anni per gli adulti e 5 anni per i minori, in luogo della durata indifferentemente quinquennale prevista dal vecchio testo dell’art. 9 TUI. Alla scadenza il permesso di soggiorno sarà automaticamente rinnovato, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie,
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validita' costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)).

Ai titolare di tale permesso è riconosciuto uno status giuridico particolare, che attribuisce loro ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti agli altri cittadini non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ovvero:
  • la possibilità di fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto, pur provenendo da Paesi per i quali esso è richiesto, e la piena libertà di circolazione con le sole limitazioni previste dalle leggi militari;
  • la possibilità di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno;
  • la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale (ex. magistrati, militari);
  • la possibilità, sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale, di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Gli stranieri soggiornanti di lungo periodo possono essere espulsi solo:
  • per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché nell’ambito del contrasto del terrorismo internazionale;
  • nel caso in cui vengano applicate nei loro confronti misure di prevenzione personali.
Nell’adottare il decreto di espulsione occorre tener conto dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli nel Paese di origine.

Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato, oltre che nei casi di espulsione, quando nei confronti del suo titolare risulta:
  • che lo ha acquistato in modo fraudolento;
  • la sopravvenuta pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica;
  • l’assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi;
  • l’esistenza di analogo permesso di soggiorno in un altro Stato dell’Unione;
  • l’assenza da sei anni dal territorio dello Stato.
Stranieri in possesso di un permesso per lungosoggiornanti rilasciato da altro stato UE

Lo straniero titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell’Unione può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
  • svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale;
  • frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
  • soggiornare ad altro scopo, purché dimostri la disponibilità di risorse economiche pari almeno al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché un’assicurazione sanitaria (circa € 8.500).
La richiesta di permesso di soggiorno può essere presentata entro tre mesi dall’ingresso sul territorio nazionale. Non è necessario che lo straniero sia in possesso di un visto di ingresso e si prescinde dall’effettiva residenza all’estero per il rilascio dell’eventuale nulla osta al lavoro.
Tali nulla osta vengono rilasciati nell’ambito delle apposite quote fissate dai decreti flussi annualmente emanati per la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.
Il rilascio del permesso è comunicato allo Stato membro che ha rilasciato il permesso per soggiornante di lungo periodo.

Per soggiorni inferiori ai tre mesi, è sufficiente che lo straniero presenti la dichiarazione di presenza al questore, analogamente agli stranieri titolari di altro permesso rilasciato da un altro Paese dell’Unione.

Anche il familiare del titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell’Unione potrà fare ingresso nel territorio nazionale senza necessità di richiedere il visto e lo stesso potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari se risiedeva, a tale titolo, nel primo Stato membro e purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge per il ricongiungimento familiare.

(Ultimo aggiornamento: ottobre 2022)