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12 novembre 2019

Infermieri stranieri: si al permesso per attesa occupazione


Impossibile invece, secondo il Consiglio di Stato, ottenere il rinnovo del permesso come badante per gli infermieri che hanno fatto ingresso al di fuori delle quote

Consiglio di Stato

 

L'attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro domestico non può essere considerata utile ai fini del rinnovo di un permesso rilasciato per svolgere attività infermieristica ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. r bis T.U Immigrazione.

I titolari di tali permessi di soggiorno possono, tuttavia, ottenere un permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del T.U. Immigrazione, ovvero un permesso per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del medesimo T.U.

È questo quanto ha stabilito il Consiglio di Stato in una sentenza adottata il 18 ottobre scorso.

 

Il quadro normativo 

Gli "ingressi al di fuori delle quote", sono ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l'anno e per i quali non esiste alcun tetto numerico ed è, di regola, prevista una procedura semplificata per il rilascio del nullaosta al lavoro.

Particolarmente significativa vista la cronica carenza in Italia di personale infermieristico, è l'ipotesi di ingresso al di fuori delle quote riservata agli infermieri professionali.

L'art. 27 comma 1 lett. r bis T.U. 286/98 prevede che possono richiedere il nullaosta al lavoro per l'assunzione di infermieri extracomunitari residenti all'estero sia strutture sanitarie pubbliche che private. Il comma 23 dell'art. 40 del d.p.r. 349/99 (Regolamento di attuazione) prevede che gli infermieri, a differenze delle altre categorie di lavoratori che fanno ingresso al di fuori delle quote, possono essere assunti anche a tempo indeterminato e possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta.

Gli ingressi al di fuori delle quote sono, infatti, motivati da un particolare tipo di rapporto di lavoro e pertanto il loro rinnovo è consentito solo ove si rispettino condizioni analoghe a quelle poste a base dell'originario provvedimento e quindi solo se il richiedente sia in grado di dimostrare che continua a svolgere l'attività che aveva consentito il primo ingresso.

Nel caso sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, il lavoro svolto dalla ricorrente, non è stato ritenuto assimilabile a quello per cui le era stato rilasciato il permesso di soggiorno, ovverossia "infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private". Per quanto l'assistenza svolta possa essere di tipo infermieristico, tale attività, se esercitata presso un soggetto persona fisica non è configurabile, secondo i giudici, quale attività svolta presso strutture sanitarie.

Ciò posto, tuttavia, i giudici hanno esaminato la possibilità che tale categoria di lavoratori possa ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del T.U. Immigrazione.

Quest'ultimo articolo di fatto non esclude espressamente la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione per i lavoratori entrati al di fuori delle quote, al contrario di quanto accade ad esempio per i lavoratori stagionali.  Inoltre, è lo stesso comma 23 dell'art. 40 del d.p.r. 349/99 a stabilire "che si applica nei confronti degli infermieri assunti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, r-bis) l'articolo 22, comma 11, del testo unico

Dal combinato disposto di tale disposizioni emerge pertanto– secondo il Consiglio di Stato-  che il legislatore non ha inteso escludere per gli infermieri la possibilità di poter richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione alla pari delle altre categorie di lavoratori subordinati.

 

 

 

         

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