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01 aprile 2021

Assegno unico per i figli anche ai genitori stranieri


Ok a extraue lungo soggiornanti o titolari di permessi annuali per lavoro o ricerca

Un assegno mensile per ogni figlio, riconosciuto dal settimo mese di gravidanza al compimento dei 18 anni, con la possibilità di proroga ai 21 anni per i figli che frequentano corsi di studio o di formazione e maggiorazioni dal terzo figlio in poi o per i figli disabili. Un aiuto dello Stato che, a determinate condizioni, spetterà anche ai genitori stranieri in Italia.

È quanto prevede la legge “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, approvata martedì scorso definitivamente a larghissima maggioranza (227 sì, 4 astensioni, nessun contrario) in Senato. L’obiettivo è "favorire la natalità”, “sostenere la genitorialità” e “promuovere l’occu­pazione, in particolare femminile".

L’assegno, che si calcola possa arrivare fino a 250 euro al mese, avrà un importo variabile in base alla condizione economica della famiglia e sostituirà progressivamente tutte le misure oggi esistenti a sostegno dei figli a carico (bonus bebè, assegni familiari, detrazioni ecc.). Ora sarà il governo a disciplinarlo nel dettaglio tramite decreti legislativi, restando, però, all’interno dei paletti definiti dalla legge delega, come quei “requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno” che aprono anche ai cittadini stranieri in Italia.

Chi richiede l’assegno, infatti, "dovrà cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.

Qui il testo della legge delega sull'assegno unico, qui il dossier del servizio studi del Senato