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11 febbraio 2022

Assegno unico anche agli stranieri lavoratori autonomi o con permesso per asilo


I chiarimenti contenuti nella circolare dell’Inps del 9 febbraio 2022

Con l’approvazione del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.
L’assegno unico spetta anche ai cittadini stranieri. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo stabilisce che il richiedente deve “essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
Tenendo conto che l'aver previsto tra i requisiti soggettivi richiesti ai cittadini stranieri per ottenere l’assegno unico, la titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso unico lavoro, avrebbe escluso dal godimento della prestazione i lavoratori stranieri titolari di altre tipologie di permesso di soggiorno che comunque abilitano al lavoro, l’Inps con la circolare del 9 febbraio 2022 ha chiarito meglio la categoria dei potenziali beneficiari della misura. Oltre alle categorie di stranieri espressamente incluse dal decreto legislativo (titolari di permesso unico lavoro, titolari di permesso di lungo periodo, titolari di permesso per ricerca), in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, l’assegno unico spetta anche:
- agli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale;
- ai titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
- ai lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- ai lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
- ai titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

Oltre ai suddetti requisiti, l'articolo 3, lett. d) del nuovo decreto richiede per tutti i soggetti, a prescindere dalla cittadinanza, che per poter beneficare dell'assegno occorre essere o essere stati residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure in alternativa, essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. La norma non specifica, in questo secondo caso, se allo scadere del contratto di lavoro in essere ed in assenza di una proroga di durata almeno semestrale del medesimo contratto, il diritto alla prestazione possa essere mantenuto. Anche su tale punto è intervenuta la circolare dell’Inps che ha chiarito che il requisito sostitutivo costituito dalla titolarità di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi consente di percepire l’assegno per tutto l’anno di riferimento: in pratica il richiedente privo della residenza biennale che formula domanda facendo valere l’esistenza di un rapporto d lavoro di sei mesi percepirà l’assegno fino al termine “dell’anno di riferimento della domanda” (la domanda va infatti ripetuta ogni anno) e non fino al cessare del rapporto di lavoro.

Si ricorda che l’assegno unico familiare ha assorbito una serie di prestazioni familiari prima esistenti, in particolare, come chiarito dalla circolare Inps il premio alla nascita, l’ assegno di natalità (bonus bebè), l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, le detrazioni per i figli a carico.

Circolare Inps 9 febbraio 2022