La giurisprudenza ha inoltre, in diverse occasioni, rilevato che il termine di scadenza del permesso di soggiorno sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di rinnovo o di conversione (C.d.S., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995; TAR Lazio, sentenza n. 1840/2024). In forza di tale interpretazione, quindi, il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da rinnovare o convertire non è un ostacolo alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali, in particolare un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati (C.d.S., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5604, T.A.R. Puglia, ordinanza n. 83 del 27 febbraio 2025 ).