Cosa succede se il titolare di un permesso di soggiorno “Carta blue Ue” perde il posto di lavoro?
Anche al titolare di Carta blu UE (per espresso richiamo contenuto nell’articolo 27 quater TUI) si applica la disposizione di cui all’art. 22, comma 11 del TUI, ai sensi del quale “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.”
Pertanto, anche il titolare di Carta blue Ue, nelle more dell’ottenimento di un nuovo contratto di lavoro, può rimanere regolarmente nel territorio nazionale per un periodo non inferiore ad un anno. Le limitazioni previste, per il titolare di Carta blu UE, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sono quindi relative solo all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, mentre per il resto, il comma 15 dell’articolo 27-quater stabilisce il principio di parità di trattamento dei titolari di Carta blu UE con i cittadini italiani.