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19 novembre 2021

Come si richiede la protezione internazionale? È possibile lavorare in attesa della decisione?


Le risposte alle domande più frequenti 


L’istituto della protezione internazionale è stato introdotto nella normativa europea dalla Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia con Decreto legislativo 251 del 19 novembre 2007.
La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.
Lo status di rifugiato viene riconosciuto ai sensi della Convezione firmata a Ginevra del 1951 a colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
La protezione sussidiaria è riconosciuta al cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.

Come si richiede la protezione internazionale?

È possibile presentare richiesta di protezione internazionale presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso nel Territorio nazionale o presso l’Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora. Dopo il fotosegnalamento, la polizia procede alla verbalizzazione della domanda su appositi moduli (modello C3), che vengono poi inviati alla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine all’istanza.
La domanda è individuale: ogni persona adulta deve presentare la domanda personalmente. Se il richiedente ha figli minorenni in Italia, avvisa le autorità della loro presenza: in questo modo la sua domanda sarà valida anche per loro.
Il richiedente è tenuto a presentare tutti gli elementi e la documentazione in suo possesso e necessari a motivare la sua richiesta. Ciononostante, l’assenza di documentazione rispetto alla sua identità, o di altri elementi significativi relativi alla sua condizione di richiedente asilo, non è motivo di inammissibilità o di diniego della domanda.

Quale permesso di soggiorno viene rilasciato a chi chiede protezione internazionale?
Al richiedente protezione internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di 6 mesi, valido sul territorio dello Stato e rinnovabile fino alla decisione della Commissione Territoriale in merito alla richiesta del riconoscimento della protezione internazionale.

È possibile lavorare in attesa della decisione sulla richiesta di asilo?
Si, il permesso di soggiorno per richiesta di  asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente anche, sin da subito, di svolgere tirocini formativi e attività di volontariato.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento di protezione internazionale è valida come documento?
Sì, costituisce un permesso di soggiorno provvisorio.

Quali diritti e doveri ha il richiedente protezione internazionale?
Dal momento della domanda di protezione internazionale il richiedente ha diritto:
- a essere informato, tramite un opuscolo in lingua, sulla procedura, sui suoi diritti e doveri, sui tempi e i mezzi per corredare la domanda di ulteriori elementi utili;
- durante la procedura gli viene garantita, se necessaria, la presenza di un interprete;
- in ogni fase della procedura, se il richiedente è minorenne, gli è garantita l’assistenza di un suo genitore o, in caso di minore non accompagnato, del tutore, tempestivamente nominato;
- di restare in Italia fino alla decisione relativa alla domanda o, in caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della Commissione Territoriale, per il tempo in cui esso è concluso;
- al rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo fino alla definizione della procedura;
- di essere accolto in un centro per richiedenti asilo nel caso in cui non abbia la disponibilità di un alloggio. In Italia esistono due livelli di accoglienza. I richiedenti possono accedere ai centri di prima accoglienza con servizi di base, come quella fornita negli hotspot o nei centri di primo soccorso e accoglienza o nei centri di accoglienza straordinaria (CAS). Se vi sono dei posti disponibili possono accedere anche alle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai).
- all’iscrizione anagrafica.
Il richiedente asilo ha il dovere:
- di cooperare con le autorità in ogni fase della procedura;
- di comunicare alla Questura ogni tuo cambio di domicilio o residenza;
- di presentarti al colloquio presso la Commissione Territoriale competente;
- di rimanere in Italia fino al completamento della procedura