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13 gennaio 2022

Assegno di maternità e bonus bebé, incostituzionale richiedere il permesso di lungosoggiorno


Per ottenere le due prestazioni, oggi assorbite dall'assegno unico, sarà sufficiente un permesso unico lavoro


Giunge al termine, anche se ormai fuori tempo massimo, il lungo contenzioso che da anni ruota intorno alle norme che limitano l’accesso ad alcune prestazioni a sostegno della famiglia, quali il bonus bebè e l’ indennità di maternità, ai soli stranieri lungo soggiornanti.
Con il comunicato stampa del 12 gennaio 2022, la Corte Costituzionale ha reso noto che, nell’udienza pubblica tenutasi l’11 gennaio, sono state ritenuta fondate le questioni di costituzionalità della disciplina del cosiddetto bonus bebè (articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell’assegno di maternità (articolo 74 del dlgs n. 151/2001), nella parte in cui escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi. La Corte costituzionale ha ritenuto le disposizioni censurate in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

La questione

Sia sulla questione dell’assegno di maternità che su quella relativa all’assegno di natalità (cd bonus bebè) è da anni in corso in Italia un notevole contenzioso giurisprudenziale che ha visto i giudici di merito esprimersi molte volte a favore dell’estensione delle due prestazioni assistenziali anche agli stranieri non in possesso del permesso Ue per lungo soggiornanti, sulla base della diretta applicabilità nel nostro ordinamento dell’articolo 12 della Direttiva 2011/98/UE. Tale articolo, infatti, prevede che i lavoratori dei paesi terzi, beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra l’altro, le prestazioni di malattia e di maternità.

Nell’ambito di dette controversie, la Corte Suprema di Cassazione nel 2019, ritenendo che la disciplina dell’assegno di natalità violasse diverse disposizioni della Costituzione italiana, aveva sottoposto alla Corte costituzionale alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti la legge n. 190/2014, nella parte in cui quest’ultima subordina il riconoscimento dell’assegno in favore di cittadini di paesi terzi alla condizione che essi siano titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo. Per le medesime ragioni, la Corte Costituzionale era stata altresì investita di una questione di legittimità costituzionale vertente sul decreto legislativo n. 151/2001, relativo all’assegno di maternità. Ritenendo che il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell’infanzia, garantiti dalla Costituzione italiana, debbano essere interpretati alla luce delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto dell’Unione, la Corte costituzionale nel 2020 ha chiesto alla Corte di Giustizia di precisare la portata del diritto di accesso alle prestazioni sociali riconosciuto dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale concesso dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 ai lavoratori di paesi terzi.
Con la sentenza del 2 settembre 2021, la Corte di Giustizia Ue confermava il diritto dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di beneficiare di un assegno di natalità e di un assegno di maternità quali previsti dalla normativa italiana, trattandosi di prestazioni rientranti nei settori della sicurezza sociale elencati all’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 883/2004 (a cui l’articolo 12 della direttiva UE rinvia). La Corte concludeva quindi ritenendo in contrasto con il diritto Ue la normativa nazionale che esclude i titolari di permesso unico dal beneficio di detti assegni.

Evoluzione normativa

Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto legislativo attuativo della legge delega 1.4.2021 n. 46 di istituzione dell’assegno unico universale per i figli a carico, prestazione che assorbe anche l’assegno di maternità e il bonus bebè e che è estesa a tutti i titolari di permesso unico lavoro.


IL COMUNICATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE