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22 marzo 2022

Accoglienza profughi Ucraina, pubblicato il DL con le nuove misure


Accoglienza diffusa, contributi per il sostentamento, fondi il SSN e ok all’impiego di medici, infermieri e OSS 

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” che, tra le altre cose, mira a potenziare le capacità di accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in corso.

Il DL introduce forme di accoglienza diffusa per 15 mila persone, alternative al Sistema di Accoglienza e Integrazione e ai Centri di Accoglienza Straordinaria, da realizzarsi con la collaborazione degli Enti Locali e del Terzo Settore. Prevede, inoltre, il riconoscimento per tre mesi di contributi per il sostentamento a 60 mila persone che hanno trovato sistemazione autonomamente. Entrambe le misure saranno disciplinate da ordinanze di protezione civile.

Uno stanziamento di fondi destinato a Regioni e province autonome coprirà l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di 100 mila tra richiedenti e titolari di protezione temporanea. Intanto, il Ministero dell’Interno potrà rinnovare i contratti a termine dei lavoratori a impiegati nelle Commissioni per il riconoscimento della protezione Internazionale o nell’esame delle domande dell’ultima regolarizzazione.

Infine, il DL prevede una deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici, infermieri e OSS ucraini che prima del 24 febbraio vivevano in Ucraina. Quelli che hanno un Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati potranno essere impiegati presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private con contratti a termine, contratti di collaborazione o come liberi professionisti.

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DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina. (22G00032)
(GU n.67 del 21-3-2022)
Vigente al: 22-3-2022

Titolo V
ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 31

Coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza a seguito
della crisi ucraina

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle
risorse previste al comma 4, e' autorizzato a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da
quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di
servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo
sostanziale omogeneita' di servizi e costi con le citate strutture di
accoglienza, per un massimo di 15.000 unita';
b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza
delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano
trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni
dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31
dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unita';
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno
2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna
regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso
alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da
definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i
richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di
100.000 unita'.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione
della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58
del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di
supporto all'accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo
conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite
che svolgeranno attivita' lavorative in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di
incrementare le capacita' delle strutture di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di
accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite
complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che
sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 32

Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e
l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del
corso di formazione professionale della procedura concorsuale per
l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza
1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli
vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque
settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.

Art. 33

Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di
immigrazione

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in
relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul
territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della
grave crisi internazionale in atto e attesa la necessita' di far
fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso
di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al
31 dicembre 2022, la funzionalita' della Commissione nazionale per il
diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di
prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di
somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i
fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare
situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com
- Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere
modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di
consentire una piu' rapida trattazione delle istanze avanzate, a
vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi
internazionale in atto, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con
contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, gia'
stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere
modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.

Art. 34

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie per medici ucraini

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini
residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono
esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la
professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono
procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti
del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con
contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25
giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle
regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono,
nonche' ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei
professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.