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30 marzo 2022

Accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in Italia


Dettate, con una nuova ordinanza di Protezione civile, le modalità di attuazione dell’accoglienza diffusa. Previsto un contributo per chi trova autonoma sistemazione

Con l’ordinanza di protezione civile 881, adottata il 29 marzo scorso, sono state definite le forme e le modalità organizzative della nuova accoglienza diffusa prevista dal DL 21/22, per far fronte all’arrivo dei profughi ucraini, già arrivati a quota 76.000.
Le nuove misure sono state presentate da Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in un’apposita conferenza stampa


Il contributo di sostentamento

Delle circa 76mila persone in fuga dall’Ucraina entrate in Italia, la stragrande maggioranza è stata per ora accolta nella rete amicale e parentale. Al fine di mantenere questa rete attiva, l’ordinanza di protezione civile riconosce alle persone richiedenti la protezione temporanea e che abbiano trovato una autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento pari a 300 euro mensili pro capite e, in presenza di minori, un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni.
Il contributo verrà erogato per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data d'ingresso in Italia, convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile. Nel caso in cui il beneficiario trovi un lavoro in Italia, potrà continuare a fruire del contributo per un periodo massimo di 60 giorni.
I soggetti aventi i requisiti per beneficiare del contributo di sostentamento potranno presentare la relativa domanda accedendo ad una apposita piattaforma informatica che a breve verrà resa disponibile dal Dipartimento della protezione civile.

L’accoglienza diffusa

L'articolo 31 del decreto legge 21 del 21 marzo 2022 ha inserito nel nostro sistema di accoglienza una nuova modalità, che si affianca e si aggiunge ai CAS e dei SAI. Si tratta di 15mila posti messi a disposizione in collaborazione con il Terzo settore, in forma allargata (gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti). Il decreto demandava a successiva ordinanza della Protezione Civile la definizione delle forme e le modalità organizzative di questa nuova accoglienza diffusa.
Nei prossimi giorni verranno pubblicati degli avvisi di manifestazioni di interesse che prevedranno forme e modalità per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e accoglienza, attivabili nel limite massimo di 15mila posti. Gli avvisi, precisa l’ordinanza, prevederanno il coinvolgimento dei Comuni alle attività di accoglienza diffusa e individueranno i costi unitari, a persona e al giorno, in modo sostanzialmente omogeneo a quelli previsti per la gestione delle strutture di accoglienza già in essere.

Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria
L’ordinanza, precisa che le persone destinatarie della protezione temporanea i sono equiparate, ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale, ai cittadini italiani.
Al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, verrà rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale e che consentirà di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria.

I minori stranieri non accompagnati.
Infine, l’articolo 8 dell’ordinanza, al fine di rafforzare il sistema di accoglienza dei minori provenienti dall’Ucraina, prevede che per la durata dello stato d'emergenza, tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori dall’Ucraina, le comunità per minori autorizzate o accreditate all’accoglienza di minori con meno di 14 anni, possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle Regioni, delle Province Autonome o degli Enti locali nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.


- Ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina