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10 giugno 2022

Decreto flussi, quanto tempo ci vuole per ottenere il nulla osta al lavoro?


Le risposte alle domande più frequenti

Il cd “decreto Cutro”(DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri mettendo in gran parte a regime una disciplina transitoria , già stabilita con riferimento alle quote di ingresso di lavoratori stranieri relative agli anni 2021-2023.


Cosa succede dopo l’inoltro della domanda di nulla osta al lavoro? Quanto bisogna aspettare?

A partire dal  decreto flussi 2022, con una disposizione che il DL 20/23 ha messo a regime, è stato previsto un limite temporale, oltre il quale, in mancanza dell’acquisizione e comunicazione di elementi ostativi da parte della questura competente e in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla legge (in particolare il limite massimo di ingressi consentiti), lo Sportello unico per l’immigrazione deve automaticamente  rilasciare il nulla osta al lavoro richiesto da un datore di lavoro per l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) di un lavoratore straniero. Tale limite è pari, in base alle nuove norme, a sessanta giorni, decorrenti dalla richiesta del datore di lavoro. Tale termine è ridotto a venti giorni in caso di domande di assunzione per lavoro stagionale.

In mancanza di quote disponibile il nulla osta non viene automaticamente rilasciato


Attenzione: L’articolo 3 del decreto legge n. 145 dell'11 ottobre 2024 ha previsto che  per l’assunzione dei lavoratori di quei Paesi che vengono individuati con un apposito decreto del Ministero degli Esteri, la procedura del rilascio automatico del nulla osta non opera e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato solo dopo verifiche effettive da parte della Questura e dell’Ispettorato del lavoro. In via transitoria, tale procedura è stata applicata fin da subito ai cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka applicandosi  anche alle domande di nulla osta presentate nel 2024 e per le quali non fosse stato ancora rilasciato il visto di ingresso alla data di entrata in vigore delle nuove norme
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con una circolare del 25 febbraio 2025, ha previsto l'applicazione di tale procedura anche ai cittadini provenienti dal Marocco.

Sono previste casi in cui si applica la regola del silenzio assenso in caso di mancato rispetto dei termini da parte dello Sportello unico?

Si, un ipotesi di silenzio assenzo è prevista in materia di lavoro stagionale. L’art 24, comma 5, del Testo Unico Immigrazione prevede che decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della domanda di nulla osta all’ingresso, se lo Sportello Unico non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
• la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
• il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno"
In questo caso non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "richiesta di visto inoltrata".


(Ultimo aggiornamento: Settembre 2025)