A partire dal decreto flussi 2022, con una disposizione che il DL 20/23 ha messo a regime, è stato previsto un limite temporale, oltre il quale, in mancanza dell’acquisizione e comunicazione di elementi ostativi da parte della questura competente e in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla legge (in particolare il limite massimo di ingressi consentiti), lo Sportello unico per l’immigrazione deve automaticamente rilasciare il nulla osta al lavoro richiesto da un datore di lavoro per l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) di un lavoratore straniero. Tale limite è pari, in base alle nuove norme, a sessanta giorni, decorrenti dalla richiesta del datore di lavoro. Tale termine è ridotto a venti giorni in caso di domande di assunzione per lavoro stagionale.
In mancanza di quote disponibile il nulla osta non viene automaticamente rilasciato. Attenzione: L’articolo 3 del decreto legge n. 145 dell'11 ottobre 2024 ha previsto che per l’assunzione dei lavoratori di quei Paesi che vengono individuati con un apposito decreto del Ministero degli Esteri, la procedura del rilascio automatico del nulla osta non opera e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato solo dopo verifiche effettive da parte della Questura e dell’Ispettorato del lavoro. In via transitoria, tale procedura è stata applicata fin da subito ai cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka applicandosi anche alle domande di nulla osta presentate nel 2024 e per le quali non fosse stato ancora rilasciato il visto di ingresso alla data di entrata in vigore delle nuove normeIl Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con una circolare del 25 febbraio 2025, ha previsto l'applicazione di tale procedura anche ai cittadini provenienti dal Marocco.