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22 settembre 2022

Altri 8 mila posti per i profughi ucraini e afghani nel Sistema di Accoglienza e Integrazione


50,5 milioni al Ministero dell'Interno per finanziare anche quelli già resi disponibili dai Comuni. Convertito in legge il DL Aiuti bis

Per chi fugge dalla guerra in Ucraina e dall’Afghanistan aumentano i posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione gestito dagli Enti Locali.

È quanto conferma la conversione in legge del decreto “Aiuti Bis” (DL 115/2022), arrivata ieri in Gazzetta Ufficiale. In particolare, sono previsti fino a 8 mila posti aggiuntivi nel SAI, “a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati”.

Per coprire l'incremento, il Ministero dell’Interno può contare su un contributo di 50,5 milioni di euro. L’incremento, si legge ancora nel decreto, servirà “prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan”.

All’aumento di 8000 posti nel SAI, corrisponde una diminuzione di altrettanti nuovi posti attivabili nel sistema di accoglienza diffusa per i profughi ucraini gestito dal terzo settore, avviato in questi mesi per fronteggiare l’alto numero di arrivi.

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Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali». (22A05442) (GU Serie Generale n.221 del 21-09-2022)

Art. 26

Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «15.000 unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «7.000 unita'»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo
di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo
di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione,
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, a partire da quelli gia' resi disponibili dai Comuni e non ancora
finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo
5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'incremento della disponibilita' di posti per
l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e
integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-quater
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai
sensi del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per
soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi
provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».

 

 

         



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