
ll permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, tirocinio o formazione rientra tra i permessi che abilitano al lavoro (pur nel rispetto di un tetto massimo di ore in caso di lavoro subordinato) e può essere convertito, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Il cd “decreto Cutro”(DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità, possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
Quando può essere richiesta la conversione in lavoro di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio?
In generale la conversione è possibile solo se il permesso di soggiorno che si chiede di convertire risulti in corso di validità e quindi non sia scaduto.
Nota: Il Consiglio di Stato ha ritenuto, tuttavia, che tale condizione vada interpretata in modo flessibile e che, a determinate condizioni, il ritardo nella presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno non costituisce causa di decadenza dell'esercizio di detto diritto (vedi sentenza 11 novembre 2021).
La richiesta di conversione può essere fatta anche prima della conclusione del ciclo di studi, nel caso di permessi rilasciati per frequentare l’universitaria (corsi di laurea, master o dottorato di ricerca) o nel caso di stranieri già presenti in Italia al compimento della maggiore età. Nel caso, invece, di permessi per studio rilasciati per frequentare corsi di formazione o svolgere tirocini formativi in Italia, la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio. (articolo 14, comma 6, del D.P.R. n. 394 del 1999).
Fermo restando questi requisiti, la conversione può ora essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno, non essendo più necessario attendere che vi siano le quote fissate con il decreto flussi.
Quali sono i requisiti necessari per richiedere la conversione in lavoro del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio?
Prima di richiedere la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, formazione o tirocinio, è necessario verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la conversione (art. 6, comma 1, del D. Lgs. 286/1998 – TUI). Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, formazione o tirocinio può essere convertito sia in un permesso per lavoro subordinato che in uno per lavoro autonomo.
In caso di richiesta di conversione da studio a lavoro subordinato, con la presentazione della domanda si dichiara di essere in possesso di una proposta di contratto per lavoro subordinato. La proposta contenente i dati sul datore di lavoro, la tipologia di contratto CCNL che verrà applicato, livello/mansioni e orario di lavoro settimanale, località di impiego, etc.) dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda di conversione. In ogni caso i permessi rilasciati per motivi di studio sono compatibile, anche prima della conversione, con lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata, per un tempo, tuttavia, non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. In caso di richiesta di conversione, l’orario di lavoro previsto nella proposta di contratto di soggiorno deve essere superiore alle 20 ore settimanali.
In caso di richiesta di conversione da studio a lavoro autonomo con la domanda si richiede allo Sportello Unico la certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo. Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico lo straniero dovrà presentare copia delladocumentazione relativa all'attività che si andrà a svolgere e alla disponibilità finanziaria necessaria per esercitarla (reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ovvero 8.500,00 euro). Se si converte per esercitare un’attività autonoma come imprenditore, commerciante o artigiano è necessaria l’iscrizione alla camera di commercio. In ogni caso i permessi rilasciati per motivi di studio sono compatibile, anche prima della conversione, con lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma.
Come si richiede la conversione?
La domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o tirocinio o formazione professionale in lavoro subordinato deve essere inoltrata telematicamente dal titolare del permesso di soggiorno (o da altro soggetto accreditato quale ad esempio un patronato) attraverso il portale del Ministero dell'Interno che la indirizza allo Sportello per l'Immigrazione della provincia di residenza dello studente straniero. Una volta registrati sul portale del Ministero dell'Interno, per l’inoltro della domanda di conversione, in mancanza di ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Interno, i moduli da compilare restano quelli attualmente in uso, ovvero:
- modello VA nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- modello Z nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- modello V2 nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato per stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che si sono laureati in Italia;
- modello Z2 nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo per stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che si sono laureati in Italia.
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda, contenute nel Manuale che si trova sul Portale ALI, precisano cha alla domanda di conversione devono essere allegati i seguenti documenti:
- Permesso di Soggiorno del richiedente (nel caso il permesso non sia stato ancora rilasciato nella domanda dovrà essere indicata la data della richiesta e il numero dell’assicurata rilasciata);
- Passaporto (o altro documento di identità equipollente in corso di validità) del lavoratore;
- Autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa (datore di lavoro) alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta
- Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro (art. 30-bis D.P.R. n. 394/1999);
- Copia del documento di identità del datore o del legale rappresentate della società richiedente (se quest'ultimo è straniero, anche la copia del titolo di soggiorno);
- Proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali (art.30 bis D.P.R. n. 394/1999) e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995), incluso l’impegno al pagamento alle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere al comune di appartenenza oppure la ricevuta di richiesta dello stesso;
- Eventuale Dichiarazione di Cessione di Fabbricato presentata alla questura di competenza;
- Eventuale documento che conferma lo stato di rifugiato/apolide.
Resta fermo che è possibile allegare qualsiasi altra documentazione aggiuntiva utile all’accoglimento dell’istanza. Se la richiesta viene accettata, lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro subordinato. Il lavoratore e il datore di lavoro sottoscrivono digitalmente il contratto di soggiorno tramite il portale ALI senza la necessità di recarsi fisicamente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. A questo punto sarà possibile presentare la richiesta per ila conversione del permesso compilando il kit disponibile presso lo Sportello Amico dell'ufficio postale.
E' possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno da studio a ricerca occupazione?
Si, il ìl D.lgs. n. 71/2018, ha previsto la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno per la ricerca di un lavoro (subordinato o autonomo) per gli studenti stranieri che abbiano conseguito in Italia un titolo di studio (dottorato o master universitario; laurea triennale o la laurea specialistica, diploma accademico di primo livello o di secondo livello, diploma di tecnico superiore), alla scadenza del proprio permesso per studio. Il permesso di soggiorno rilasciato al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa "coerente con il percorso formativo completato", ha una durata non inferiore ai 9 mesi e non superiore ai 12 mesi.
Per effettuare la conversione permesso di soggiorno per studio in attesa occupazione, il richiedente deve andare al Centro per l’Impiego della città in cui dimora per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al alvor (D.I.D)
Allegando la documentazione che gli rilascia il Centro per l’Impiego è possibile presentare la richiesta per il rilascio del permesso per attesa occupazione compilando il kit disponibile presso lo Sportello Amico dell'ufficio postale.
Nell'attesa della convocazione in questura per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è eventualmente possibile iniziare a svolgere un'attività lavorativa con la sola ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno, previo invio dell'Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all'INPS (in caso di lavoro domestico). In tal caso viene meno il limite delle 20 ore settimanali previsto per i permessi per motivi di studio.