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05 settembre 2019

Conversione del permesso di soggiorno per minore età


In caso di minore affidato o sottoposto a tutela non occorre progetto di integrazione di almeno 2 anni

TAR Lombardia, sez. staccata Brescia, sez. II, 7 agosto 2019, n. 00732

 

In materia di minori non accompagnati, il Giudice Amministrativo lombardo ha rilevato che ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, per i minori affidati o sottoposti a tutela, è richiesto il previo parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il comma 1 bis dell’art. 32 del Testo Unico Immigrazione (TUI) sembra riferire la necessaria presenza di un progetto di integrazione di almeno 2 anni ai soli "minori non accompagnati", mentre la valutazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel caso di minori che siano affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, appare sganciata dal necessario periodo biennale. 

 

Tenuto conto della peculiare posizione rivestita dai minori stranieri non accompagnati, sia la giurisprudenza sia il legislatore, nazionale ed europeo, valutano con maggiore flessibilità i requisiti per la conversione previsti dalla legge, privilegiando una valutazione caso per caso, il percorso di integrazione intrapreso, nonché la volontà di inserirsi utilmente nel contesto sociale del Paese ospitante.