HomeRicerca NewsAl datore di lavoro non autosufficiente è richiesto un reddito minimo per assumere una badante?



21 ottobre 2023

Al datore di lavoro non autosufficiente è richiesto un reddito minimo per assumere una badante?


Le risposte alle domande più frequenti sul decreto flussi 2023-25

Il decreto flussi 2023-25 ha previsto una quota specifica pari a 9.500 ingressi l'anno per l’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero nei settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Fino al 26 novembre è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, mentre le domande potranno essere inviate a partire dal 4 dicembre 2023. Per tutti i dettagli vai al focus dedicato.


Una persona anziana che vive sola e ha un reddito basso può assumere una badante attraverso il decreto flussi?

Si, in presenza di una patologia o handicap che limita l’autosufficienza,  per assumere una badante non occorre dimostrare il possesso di un reddito ma è sufficiente avere un certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o handicap.

Cosa si intende per non autosufficienza? È necessario avere una percentuale di invalidità?
Nell’ipotesi di datore di lavoro affetto da patologie o disabilità, la limitazione dell’autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell’invalidità civile ma può essere semplicemente attestata dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica, come già indicato nella circolare n. 4623 del 17.11.2020.

L’asseverazione è obbligatoria anche per i datori di lavoro affetti da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presentano istanze di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla loro assistenza?
No, il requisito reddituale attestante la capacità economica del datore di lavoro non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza; per tale datore di lavoro non è pertanto necessario produrre l’asseverazione. Al di fuori di tali casi, anche nel settore del lavoro domestico e necessario produrre l’asseverazione, così come è sempre necessario il passaggio ai centri per l’impiego (vedi faq dedicate)

E’ possibile assumere una badante per assistere un familiare che vive in una città diversa dal richiedente? Chi può fare la domanda? Chi deve dimostrare i redditi?
La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavorerà, pertanto può essere inoltrata anche da un’altra città. Se il datore di lavoro è la persona assistita, è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo. Se invece il datore di lavoro è un familiare della persona assistita, è necessario dimostrare il reddito.

In merito alla capacità economica del datore di lavoro, la circolare n. 5969/2023 fa riferimento al reddito imponibile mentre nel Modello A-bis si richiede il reddito al netto dell’imposta. Quale è l’effettivo reddito da considerare?

In relazione alla capacità economica del datore di lavoro,il reddito da indicare nella domanda non è quello al netto dell’imposta, ma come indicato nella circolare interministeriale del 27.10.2023, è il reddito imponibile.  Il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.
Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro:

  • il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi;
  • eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità).  I redditi esenti certificati che possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sono quelli indicati dalla disciplina tributaria.

 Quale CCNL presente nell’elenco proposto nel Modello A-bis occorre applicare nel settore produttivo dell’assistenza familiare?

I contratti collettivi nazionali  riportati nel modello A-bis sono quelli che risultano dagli standard delle Comunicazioni Obbligatorie:

1570          COLF CONFEDILIZIA - conviventi - Nettezza urbana Igiene ambientale

1580          COLF CONFEDILIZIA - non conviventi

0270          AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE - Interinali

CD Per tutte le situazioni in cui non venga applicato nessuno dei C.c.n.l. sopra elencati. Contratti diversi

L’asseverazione può essere prodotta anche dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF)?
L’asseverazione può essere prodotta solo dai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro; dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. I Centri di assistenza Fiscale (CAF) non rientrano, pertanto, tra i soggetti indicati che possono produrre l’asseverazione, ma sono obbligati ad allegarla all’istanza, come rilasciata dal professionista al datore di lavoro.

Il datore di un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare deve essere necessariamente una persona fisica?
Il datore di lavoro nel settore domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche persone giuridiche quali le comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte. Ad esse è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare. Pertanto, sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica:

  • le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari)
  • le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi;
  • le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti;
  • le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri;
  • le comunità focolari; le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano

In tal caso il reddito del datore di lavoro, persona giuridica, non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui.

Può una cooperativa sociale assumere un lavoratore domestico?
Si, per quanto riguarda il settore dell’assistenza familiare,  l’assunzione di cittadini stranieri da parte della cooperativa sociale è possibile, purché questa operi in qualità di Agenzia autorizzata all’attività di somministrazione di lavoro, previo il possesso dei requisiti e della relativa autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 276/2003.
Per quanto riguarda il settore dell’assistenza socio-sanitaria le cooperative sociali sono tra i datori di lavoro autorizzati a inoltrare il Mod. A bis per l’assunzione di lavoratori stranieri

Per un lavoratore per cui è stata presentata istanza di nulla osta con il decreto flussi 2022 e la cui domanda si trovi ancora in istruttoria, è possibile presentare una nuova richiesta con il nuovo decreto flussi 2023?  E per un lavoratore per cui è ancora in istruttoria una pratica di regolarizzazione?
Sì, in entrambi i casi è possibile. Se si inoltra la domanda per un lavoratore per il quale è in corso la procedura di emersione, quest'ultimo, in caso di esito positivo della procedura, dovrà in ogni caso rientrare nel proprio paese di origine e fare regolare ingresso in Italia con un visto per motivi di lavoro.