
La Camera dei Deputati ha approvato ieri definitivamente il disegno di legge “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (qui la scheda sul sito della Camera). Tra le novità relative dell’immigrazione si segnalano:
-la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori che hanno completato programmi di formazione professionale e civico linguistica all'estero previsti dall’art.23 del Testo Unico Immigrazione. Questa semplificazione si accompagna al prolungamento a 12 mesi del tempo utile, dopo la fine del corso, per chiedere il visto d’ingresso, prevista dalla conversione del Dl 146/2025 approvata ieri in Senato)
- la riduzione da 90 a 30 giorni del termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati di cui all’art. 27 quater del TUI (Carta blu Ue)
- un nuovo riferimento dei requisiti dell’alloggio che il datore deve garantire al lavoratore straniero: non più i parametri minimi dell’ERP, ma quelli definiti da una circolare del Min Salute su altezze minime e requisiti igienico-sanitari.
- semplificazioni per l’idoneità alloggiativa relativa a dormitori stabili dei cantieri e ad alberghi e altre strutture ricettive.
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Atto Camera: 2655
S. 1184. - "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" (approvato dal Senato) (2655)
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Art. 4.
(Misure di semplificazione in materia di immigrazione)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione delle straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), le parole: «dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate»;
b) all'articolo 22:
1) al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore»;
2) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
«5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23».
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Art. 21.
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati)
1. All'articolo 27-quater, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».