
A seguito delle sentenze dei Tribunali (in particolare la sentenza n. 121/2023 del Tribunale di Trento e la n. 2359/2025 del Tribunale di Torino), l’INPS, ha pubblicato in data odierna il messaggio n.205 , con cui viene data agli uffici indicazione di accogliere le domande di Assegno Unico e Universale (AUU) e Bonus Asilo Nido presentate da cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Il nodo della questione: la natura del permesso "per attesa occupazione”
I giudici, dopo aver ricostruito il quadro normativo, avevano concluso che non vi è dubbio che il permesso per attesa occupazione rientri tra i “permessi unici lavoro”, essendo un titolo che abilita allo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall’iscrizione nelle liste di collocamento. Di conseguenza avevano ordinato all’istituto di previdenza di modificare la circolare 23/2022, inserendo i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione tra gli aventi diritto all’assegno unico e di rivedere i provvedimenti di rigetto adottati.
Nonostante l’INPS non concordi con tale interpretazione, tanto da aver presentato ricorso in Cassazione per difendere la propria originaria interpretazione, l’esecutività delle sentenze comporta un adeguamento immediato al principio sancito dai Tribunali. Pertanto, la titolarità del permesso per attesa occupazione è ora considerato titolo idoneo per l’accesso alle prestazioni che spettano ai titolari di permesso unico.
Cosa cambia per gli utenti
Ecco le principali novità operative:
- Nuove domande: I titolari di permesso per attesa occupazione possono presentare domanda. Se in possesso degli altri requisiti di legge, le istanze saranno accolte.
- Domande in corso: Le domande già presentate e attualmente "in evidenza" presso le sedi territoriali verranno sbloccate e lavorate positivamente.
- Riesame dei respingimenti: Chi ha ricevuto un diniego in passato a causa del solo titolo di soggiorno (attesa occupazione) può presentare un'istanza di riesame in autotutela presso la struttura INPS competente.
Attenzione alla "Riserva di Ripetizione"
È fondamentale sottolineare che l’erogazione dei benefici avviene con riserva. L'INPS ha specificato che, qualora i giudizi pendenti davanti alla Corte di Cassazione dovessero ribaltare l'attuale orientamento giurisprudenziale, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere la restituzione (ripetizione) delle somme erogate nel frattempo.
Messaggio Inps n.205/2026