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Incostituzionale precludere emersione agli stranieri segnalati nel sistema Schengen
23 gennaio 2026
Incostituzionale precludere emersione agli stranieri segnalati nel sistema Schengen
"È irragionevole e crea disparità di trattamento, senza valutazione caso su caso". La Consulta boccia l'art. 103, comma 10, lettera b del DL 34/2020
È in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione precludere l’accesso alle procedure di
emersione
agli stranieri
segnalati nel sistema di informazione Schengen
per mero ingresso o soggiorno irregolari.
È quanto stabilito dalla
Corte costituzionale
con la
sentenza numero 6 del 2026, depositata ieri,
con la quale è stata dichiarata l’
illegittimità costituzionale
dell’articolo 103, comma 10, lettera b), del
decreto-legge numero 34 del 2020,
nella parte in cui preclude, ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno, l’accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari.
Secondo la Corte, la norma censurata è
irragionevole
perché si pone in contraddizione con le stesse finalità della disciplina in questione, che mira proprio a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido di soggiorno. La norma determina, altresì, una
disparità di trattamento
tra situazioni identiche, perché, da una parte, preclude l’accesso a coloro che siano stati segnalati nel SIS per mero ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato di area Schengen, dall’altra, per converso, consente l’accesso a tali procedure a coloro che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente in Italia.
La Corte ha rilevato, inoltre, che l’attuale disciplina europea del SIS – come ridefinita dal regolamento UE 2018/1861 – impone agli Stati membri una
valutazione individuale dei casi,
escludendo che la segnalazione sia, di per sé, vincolante o automaticamente ostativa al rilascio o alla proroga di titoli di soggiorno. Lo Stato cui è richiesto dallo straniero segnalato nel SIS un titolo di soggiorno, infatti, prima di assumere la decisione al riguardo deve consultarsi con lo Stato che ha inserito la segnalazione e valutare in concreto se la presenza dello straniero costituisca una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.
Fonte: Corte Costituzionale
Giurisprudenza
Lavoro
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