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11 maggio 2026

Protezione speciale, l'inserimento in una rete anti-sfruttamento, può essere indice di integrazione


La Cassazione riconosce il diritto alla protezione speciale se vi è il rischio di incorrere nel proprio Paese in condizioni di vita non dignitose

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 26 gennaio 2026, ha accolto il ricorso di un cittadino pakistano, stabilendo principi fondamentali sul legame tra sfruttamento lavorativo e diritto alla protezione speciale (o complementare).

Il caso

Un giovane cittadino pakistano aveva richiesto la protezione internazionale in Italia, respinta dalla competente Commissione territoriale.  A seguito del diniego, l'interessato aveva proposto ricorso al Tribunale di Firenze. Durante questo giudizio è emerso un quadro di sfruttamento lavorativo (lavoro irregolare nella raccolta delle olive), accertato anche dagli operatori dello sportello SOLEIL presso il Tribunale.
Nonostante l'accertato sfruttamento, il Tribunale di Firenze aveva respinto il ricorso non riconoscendo all’interessato neanche il diritto alla protezione speciale. I giudici fiorentini ritenevano che lo stato di bisogno economico non giustificasse una "protratta condizione di lavoro irregolare" e che non vi fosse una vita privata tutelabile in Italia, data l'assenza di una rete familiare nel nostro Paese. Il Tribunale aveva motivato il diniego sostenendo che lo stato di bisogno economico non implicasse automaticamente una vulnerabilità e che il lavoro "a nero" fosse una situazione di irregolarità non tutelabile.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione,ribaltando la decisione del Tribunale, ha riconosciuto che l''essere stati sottoposti a sfruttamento lavorativo, specialmente se derivante da estrema povertà o dalla necessità di ripagare un debito per l'espatrio, costituisce una chiara condizione di vulnerabilità e un indicatore di tratta di esseri umani. Lo Stato ha l'obbligo costituzionale (Art. 2 e 36 Cost.) e internazionale di proteggere l'individuo dal rischio che, in caso di rimpatrio, si ripropongano le condizioni di indigenza che hanno portato allo sfruttamento.
La Corte chiarisce che è spesso la mancanza di un permesso di soggiorno a costringere il migrante all'irregolarità; concedere la protezione offre, al contrario, l'occasione per accedere al lavoro regolare.
L'inserimento in una rete anti-sfruttamento, la conoscenza della lingua e la consapevolezza dei propri diritti lavorativi devono essere considerati indici di integrazione sociale.
Anche se il migrante non presenta denuncia formale contro il datore di lavoro (requisito per il permesso tipico ex art. 18 ter T.U.I.), ha comunque diritto , ad avviso dei giudici, alla protezione speciale "atipica" se sussiste il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di espulsione.
La Cassazione ha quindi  cassato il decreto impugnato, rinviando la causa al Tribunale di Firenze per un nuovo esame che tenga conto della reale vulnerabilità del richiedente e del suo percorso di affrancamento dallo sfruttamento.

Sentenza Corte di Cassazione del gennaio 2026, n. 1802

 

 

 

         





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