
I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia che diventano disabili e ottengono la pensione di inabilità hanno il diritto di iscriversi gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), esattamente come facevano prima quando lavoravano.
È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza numero 97, depositata il 5 giugno scorso, con la quale la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Milano sul comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo numero 286 del 1998, sulla base dell’interpretazione di tale previsione come escludente l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini stranieri che, divenuti invalidi, hanno ottenuto la conversione del loro permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, in quello per residenza elettiva.
La questione
Il Testo Unico Immigrazione (D.lgs. n. 286/98) prevede che gli stranieri con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di famiglia hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita.
Tuttavia, quando un lavoratore straniero subisce una grave disabilità e non può più lavorare, il suo permesso di soggiorno viene convertito in un permesso per "residenza elettiva" (legato al fatto che riceve una pensione di invalidità). Tali permessi non vengono menzionati esplicitamente tra quelli che consentono l’iscrizione gratuita al SSN.
La sentenza
Ad avviso della Corte Costituzionale la legge va interpretata seguendo la Costituzione. Chi aveva un permesso per lavoro o famiglia e lo ha dovuto trasformare in "residenza elettiva" perché ha ottenuto la pensione di invalidità, ha lo stesso identico diritto di prima a curarsi gratis.
Sarebbe assurdo, osservano i giudici, togliere la sanità gratuita a una persona proprio nel momento in cui, a causa di una grave disabilità, diventa più vulnerabile e ha più bisogno di cure e medici.
Dalla interpretazione del giudice a quo la sentenza ha quindi voluto discostarsi, alla luce di una considerazione sistematica dell’ordinamento, perché nel 1998, quando è stato adottato il citato articolo 34, comma 1, non erano previsti, perché sono stati introdotti solo alcuni anni dopo, né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in quest’ultimo, a seguito del riconoscimento della pensione d’inabilità civile, di un precedente permesso per motivi di lavoro o di famiglia. Pertanto, l’omessa previsione del permesso per residenza elettiva non deve essere letta come una consapevole esclusione, da parte del legislatore, dell’iscrizione obbligatoria e gratuita per gli stranieri titolari di un permesso per residenza elettiva derivante da conversione.
La Corte ha ritenuto quindi possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile.
La sentenza n. 97/2026