
Dal 12 giugno 2026, la disciplina nazionale in materia di protezione internazionale è stata sostituita dalle nuove norme di attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il Patto include 10 misure legislative (9 regolamenti e 1 direttiva) che riformano radicalmente il Sistema Europeo Comune di Asilo (CEAS).
Con quali atti normativi nazionali viene attuato il patto europeo?
- Il Decreto legge 12 giugno 2026, n. 100 (convertito con Legge n. 146/2026): contiene le norme di prima attuazione del Patto (Capo II, artt. 10–17) che intervengono su accoglienza, procedure di frontiera, accertamenti, Eurodac e garanzie giurisdizionali;
- il Disegno di legge (AS 1869): adottato l'11 febbraio 2026 e collegato alla manovra finanziaria, conferisce le deleghe legislative al Governo per ridisegnare l'intera architettura normativa a regime. E’ in corso di esame al Senato;
- il Decreto legge 29 settembre 2026, n. 168: interviene sulla fase transitoria e sulla durata/validità dei nuovi documenti nominativi.
Come previsto dal Regolamento 2024/1348 (Regolamento procedure), la procedura per richiedere la protezione internazionale a regime si suddividerà in tre distinte fasi:la manifestazione della volontà di presentare la domanda (art. 26), la registrazione della domanda (art. 27); la formalizzazione della domanda (articolo 28),che deve avvenire entro 21 giorni dalla registrazione e, nelle procedure di frontiera, entro 5 giorni. L’applicazione delle nuove regole sarà graduale. Fino al 30 aprile 2027 è in vigore un regime transitorio.
Come funziona la procedura di presentazione della domanda di protezione internazionale durante l'attuale fase transitoria?
Per gestire il passaggio al nuovo sistema, è attiva una disciplina transitoria prorogata fino al 30 aprile 2027 (art. 4 DL 168/2026). Nell’attuale regime transitorio le fasi di registrazione e formalizzazione della domanda sono temporaneamente unificate in un’unica operazione svolta dalle Questure e dagli Uffici di Polizia di Frontiera. La domanda si considera formalizzata contestualmente alla registrazione.
Viene ancora rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo?
No, il previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo non viene più rilasciato dal 12 giugno 2026.
Eccezioni: Il vecchio permesso viene rilasciato/rinnovato solo per
- Titoli emessi prima del 12 giugno 2026 che necessitano di rinnovo
- Domande formalizzate prima del 12 giugno 2026 (soggette alla previgente normativa).
Quale documento viene rilasciato al richiedente asilo nell’attuale fase transitoria?
Al momento della registrazione/formalizzazione, la Questura o la Polizia di Frontiera rilascia un documento nominativo – “ ATTESTAZIONE DI MANIFESTAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONEALE” (ex art. 4 D.Lgs. 142/2015, come modificato dal DL 100/2026). Poiché nel periodo transitorio formalizzazione e registrazione coincidono, al richiedente asilo viene rilasciato solo questo documento. Nella fase transitoria, ovvero fino al 30 aprile 2027, non si dovrà pertanto tener conto della dicitura riportata sul documento rilasciato che prevede che il richiedente abbia a disposizione un massimo di 21 giorni dalla registrazione per formalizzare la domanda di asilo. Il modello C3 non viene più redatto.
Quali informazioni e dati contiene il nuovo documento nominativo?
Il documento nominativo, tradotto in inglese, francese, spagnolo e tedesco, secondo un modello standardizzato a livello nazionale: riporta:
- Fotografia del titolare e generalità dichiarate.
- Codice unico d'identità (CUI) assegnato in sede di fotosegnalamento.
- Codice fiscale
Che valore legale ha il documento nominativo?
- Attesta l'avvenuta registrazione della domanda di protezione internazionale.
- Vale come documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.P.R. 445/2000.
- Consente l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle procedure amministrative spettanti per legge ai richiedenti asilo. Tale documento consente quindi, in particolare, l’iscrizione al servizio sanitario nazionale (art. 21, comma 1, d.lgs. 142/2015); l’istruzione dei minori e l’accesso ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana (art. 21, comma 2); l’ accesso al lavoro decorsi novanta giorni dalla data di registrazione/formalizzazione (art. 22, comma 1); l’ iscrizione anagrafica (per coloro che non sono in procedura accelerata di frontiera - art. 5-bis, comma 1 ).
“L'Attestazione di Manifestazione” è l'unica documentazione con cui, nella fase transitoria, il richiedente asilo potrà richiedere le prestazioni riconosciute al richiedente protezione dalla normativa vigente.
Qual è la durata del documento nominativo?
Ha una validità di 1 anno a decorrere dalla data di registrazione ed è rinnovabile per tutto il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio nazionale.
Il richiedente asilo può lavorare con questo documento nominativo?
Sì. Il documento nominativo (“ ATTESTAZIONE DI MANIFESTAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONEALE”) consente lo svolgimento dell'attività lavorativa (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 142/2015) decorsi 90 giorni dalla data di formalizzazione/registrazione della domanda.
Cosa deve indicare il datore di lavoro nella comunicazione di assunzione?
Il datore di lavoro deve inserire nella comunicazione di assunzione il Codice Unico d'identità presente sul documento nominativo. Non è necessario, ai fini dell’assunzione, attendere o richiedere un ulteriore documento.
Come sarà la procedura di presentazione della domanda di protezione internazionale a regime?
Salvo ulteriori proroghe, dopo il 30 aprile 2027, la procedura per richiedere la protezione internazionale sarà diversa da quella in vigore nell’attuale fase transitoria.
Il Regolamento 2024/1348 (Regolamento procedure) ha distinto tre fasi nella presentazione della domanda di protezione internazionale: la manifestazione della volontà di presentare la domanda (art. 26), la registrazione della domanda (art. 27); la formalizzazione della domanda (articolo 28),che deve avvenire entro 21 giorni dalla registrazione e, nelle procedure di frontiera, entro 5 giorni. L’articolo 11, comma 1, lettere lettere g) ed h) del DL 100/2026, convertito con la legge n.146/2026, adeguano la disciplina nazionale della presentazione della domanda di protezione internazionale alla nuova scansione procedimentale delineata dal Regolamento. La procedura per richiedere la protezione internazionale a regime si suddividerà in tre distinte fasi:
-Manifestazione della volontà (art. 26 D.Lgs. 25/2008): effettuata presso le Commissioni territoriali, per il tramite soggetti esterni convenzionati.
-Registrazione della domanda (art. 26-bis D.Lgs. 25/2008): svolta presso la Questura o l’Ufficio di polizia di frontiera. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasceranno al richiedente protezione internazionale un documento nominativo, recante il codice unico d'identità, che attesta che la domanda è stata registrata, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi DPR n. 445/2000. Inoltre garantisce fin da subito l'effetto sospensivo contro l'espulsione e il diritto di soggiorno sul territorio nazionale (non-refoulement),
- Formalizzazione della domanda (art. 26-ter D.Lgs. 25/2008): effettuata presso le Commissioni territoriali (tramite enti convenzionati, gestori dei centri o Questura) entro 21 giorni dalla registrazione (o 5 giorni nelle procedure di frontiera. Qualora la mancata formalizzazione entro 21 o 5 giorni sia imputabile ad inefficienze del portale o dell'amministrazione, il richiedente non subirà alcuna sanzione né decadenza dai diritti. A seguito della formalizzazione della domanda verrà rilasciato al richiedente il documento di cui all’articolo 4, comma 4 del D.Lgs. 142 del 2015 (comma 2), ossia un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, che consente il riconoscimento del titolare ai sensi ai sensi DPR n. 445/2000..Con un decreto direttoriale del Ministero dell’Interno verrà tipizzato il modello definitivo del nuovo attestato/documento di riconoscimento.
NUOVO DOCUMENTO DEL RICHIEDENTE · Modello "Attestazione di manifestazione protezione internazionale" (fac simile)
Normativa di riferimento:
- REGOLAMENTO 2024/1348 (Regolamento procedure) . Articoli 26-29
- DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100 (convertito con Legge n. 146/2026) – Art. 11
- DECRETO-LEGGE 29 settembre 2026, n. 168: -Art.4
- D.lgs. n. 142/2015 – Art. 5 bis; Art. 21-22
- D.lgs n. 25/2008 – Articoli 26-28