
Il primo tassello delle nuove procedure di asilo è costituito dai c.d. “accertamenti pre-ingresso”, introdotti dal Regolamento (UE) 2024/1356 (Regolamento Screening). Quest’ultimo, insieme al regolamento sul rimpatrio alla frontiera, è uno strumento di nuova elaborazione e istituisce una procedura inedita a livello legislativo. Tuttavia, è possibile leggere gli accertamenti in frontiera come la formalizzazione di prassi e procedure già esistenti presso le frontiere esterne dell’Unione – in particolare l'approccio hotspot ampiamente sperimentato in Italia – che finora erano sprovviste di una solida e unitaria base legale nel diritto dell’UE.
Che cos'è il Regolamento Screening e quali norme lo attuano in Italia?
Il Regolamento Screening (UE) 2024/1356 introduce una nuova procedura preliminare a livello europeo ("accertamenti pre-ingresso") per identificare e indirizzare tempestivamente i cittadini di Paesi terzi verso la procedura amministrativa ritenuta più appropriata. Il Regolamento è in vigore dal 12 giugno 2026.. Con il Decreto-Legge 12 giugno 2026, n. 100 il sono state introdotte le disposizioni nazionali necessarie alla sua attuazione, tra cui il fermo per accertamenti, il coordinamento delle autorità competenti e la disciplina organizzativa delle attività di screening.
Qual è l'obiettivo principale dello screening?
L'obiettivo dello screening è raccogliere le informazioni necessarie per individuare rapidamente la procedura più appropriata da applicare al cittadino di Paese terzo. Sulla base degli accertamenti effettuati, la persona viene indirizzata verso il percorso previsto dal diritto dell'Unione europea, che può essere:
- la procedura di protezione internazionale;
- la procedura per la determinazione dello Stato membro competente ai sensi del Regolamento Dublino (Regolamento UE 2024/1351);
- la procedura di frontiera;
- la procedura di rimpatrio.
A chi si applicano gli accertamenti di screening?
Gli accertamenti si applicano a tre categorie di cittadini di Paesi terzi:
- Richiedenti asilo che presentano domanda presso valichi di frontiera o zone di transito;
- Persone sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso in mare (SAR);
- Persone rintracciate sul territorio nazionale senza previa verifica di frontiera (salvo siano già state sottoposte a screening in un altro Paese UE).
Dove si svolgono gli accertamenti in Italia? Si svolgono all'interno delle strutture di frontiera già esistenti adibite a transito o soccorso. La mappa include:
- Punti di crisi/hotspot nei porti di sbarco del Sud Italia (es. Lampedusa, Pantelleria, porti SAR);
- Zone di transito aeroportuali e terrestri specificamente individuate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21 luglio 2026.
Cosa si intende per "finzione di non ingresso"?
L'articolo 6 del Regolamento stabilisce che chi è sottoposto a screening presso le aree di frontiera, pur trovandosi fisicamente sul territorio (es. in un porto o aeroporto), è considerato giuridicamente come non ancora entrato nel territorio dell'Unione Europea. Questa condizione cessa soltanto quando viene formalmente definita l'autorizzazione all'ingresso o l'indirizzamento a una procedura.
La "finzione di non ingresso" si applica a chi viene rintracciato all'interno del territorio?
No. La fictio non si applica ai cittadini terzi irregolari rintracciati sul territorio dopo aver superato la frontiera. In questi casi, l'art. 7, par. 2 del Regolamento prevede che le persone possano essere trasferite direttamente verso un altro Stato membro (in base ad accordi bilaterali o quadri di cooperazione) affinché sia quest'ultimo a svolgere lo screening.
Che cosa comprende concretamente l'accertamento?
Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, le verifiche comprendono:
- Controllo sanitario e di vulnerabilità: Valutazione dello stato di salute e rilievo di eventuali fragilità fisiche o psicologiche;
- Controllo di sicurezza: Consultazione delle banche dati d'intelligence ed Eurodac;
- Identificazione e rilievi biometrici: Registrazione delle impronte digitali e dati fotografici, effettuata in coordinamento tra Polizia di Stato e personale medico.
Quanto durano gli accertamenti?
- Fino a 7 giorni: Per chi viene rintracciato in zona di frontiera esterna, sbarcato a seguito di SAR o presentatosi al valico.
- Fino a 3 giorni: Per le persone rintracciate in posizione irregolare all'interno del territorio (senza passare dai varchi di frontiera).
Cos'è il "fermo per accertamenti" e quando viene disposto?
È una misura limitativa della libertà personale, introdotta nell'art. 10-ter del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI) dal DL 100/2026 (in attuazione dell'art. 5 del Regolamento) finalizzato a garantire lo svolgimento delle attività di screening quando:
- vi è rischio di fuga;
- sussistono esigenze di sicurezza;
- la persona rifiuta reiteratamente identificazione o rilievi biometrici;
- non sono praticabili misure meno coercitive.
La procedura prevede la comunicazione al Pubblico Ministero, la richiesta di convalida al Giudice di Pace e ha una durata massima di 72 ore.
Quali informazioni devono essere fornite alla persona sottoposta a screening?
Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) 2024/1356, la persona sottoposta a screening deve ricevere, in una lingua che comprende o che si può ragionevolmente presumere comprenda, informazioni chiare riguardo:
- le finalità, la durata, gli elementi degli accertamenti, le modalità con cui sono svolti e i possibili esiti della procedura;
-il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale e le relative modalità di accesso;
-i diritti e gli obblighi durante lo screening, compreso l'obbligo di collaborare agli accertamenti previsti dalla normativa europea;
-la possibilità di contattare organizzazioni, enti, consulenti e altri soggetti autorizzati a fornire assistenza e informazioni, nonché di essere da questi contattati, fatte salve eventuali limitazioni previste dalla legge per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
- i diritti riconosciuti dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.
A seconda della situazione individuale, devono inoltre essere fornite informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, sulle procedure di rimpatrio volontario o forzato e, ove applicabili, sulle misure di solidarietà tra Stati membri, comprese le possibilità di ricollocazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite di regola per iscritto, in formato cartaceo o elettronico e, ove necessario, anche oralmente mediante servizi di interpretazione. Nel caso dei minori, le informazioni devono essere adattate all'età e al grado di maturità del minore, con il coinvolgimento del rappresentante o della persona incaricata della sua assistenza.
In che modo viene garantita la protezione dei gruppi vulnerabili nel corso della procedura?
La valutazione delle vulnerabilità costituisce uno degli elementi centrali della procedura di screening, poiché incide direttamente sull'individuazione del percorso procedurale da applicare alla persona interessata. Attraverso tale valutazione è possibile stabilire se il cittadino di Paese terzo possa essere sottoposto alle procedure di frontiera previste dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo oppure se, in ragione di specifiche condizioni personali, debba beneficiare di particolari garanzie procedurali e di forme di assistenza dedicate.
Il considerando 37 del Regolamento (UE) 2024/1356 evidenzia l'opportunità di effettuare un controllo preliminare delle vulnerabilità allo scopo di individuare le persone che presentano indizi di particolare fragilità, che siano vittime di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti, apolidi oppure soggetti con esigenze di accoglienza o procedurali specifiche. Lo stesso considerando prevede che tale attività sia svolta da personale appositamente formato. In attuazione di tali principi, l'articolo 12 del Regolamento Screening introduce un controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato da personale qualificato, finalizzato a individuare tempestivamente le condizioni che possono richiedere particolari misure di tutela nelle successive procedure di asilo, accoglienza o rimpatrio Il Regolamento Screening non elenca in modo esaustivo tutte le condizioni di vulnerabilità, ma rinvia alle categorie e alle esigenze particolari individuate dalla normativa europea in materia di asilo e accoglienza. In particolare, l’articolo 24 della direttiva accoglienza ( Direttiva (UE) 2024/1346) contiene un elenco delle categorie che hanno maggiori probabilità di avere esigenze di accoglienza particolare, ovvero: a) minori; b) minori non accompagnati; c) persone con disabilità; d) anziani; e) donne in gravidanza; f) lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali; g) genitori singoli con figli minori; h) vittime di tratta di esseri umani; i) persone affette da gravi malattie; j) persone affette da disturbi mentali, tra cui il disturbo da stress post-traumatico; k) persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ad esempio vittime di violenza di genere, di mutilazioni genitali femminili, di matrimoni infantili o forzati o di violenza commessa per motivi sessuali, di genere, razziali o religiosi.
In Italia, le previsioni del Regolamento sui controlli preliminari di vulnerabilità sono state rese operative attraverso il decreto-legge n. 100/2026, la circolare del Ministero dell'Interno del 10 giugno 2026 e le Procedure Operative Standard (SOP) adottate in occasione dell'entrata in applicazione del nuovo quadro normativo europeo. Tali norme hanno definito un assetto organizzativo volto a individuare i soggetti competenti e a disciplinare la sequenza delle attività da svolgere. In particolare, esse attribuiscono agli USMAF-SASN (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera - Servizi di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), le verifiche sanitarie in fase di sbarco, alla Croce Rossa Italiana i controlli sanitari all’interno degli hotspot e all’EUAA, all’OIM ovvero a personale di polizia a
Come sono trattati i minori stranieri non accompagnati?
I minori stranieri non accompagnati (MSNA) beneficiano di garanzie rafforzate previste dal diritto dell'Unione europea e dall'ordinamento nazionale. Durante lo screening, tutte le attività devono essere svolte nel rispetto del superiore interesse del minore, che costituisce un criterio prioritario per ogni decisione che lo riguarda.
Sin dalle prime fasi della procedura, le autorità competenti devono accertare l'eventuale minore età della persona e verificare se il minore sia privo di un genitore o di un altro adulto legalmente responsabile. In caso di dubbi sull'età dichiarata, possono essere attivate le procedure di accertamento dell'età previste dalla normativa vigente, nel rispetto della dignità della persona e del principio del beneficio del dubbio. Ai sensi dell'art. 13 del <Regolamento (UE) 2024/1356>, i minori devono ricevere informazioni sullo screening in una forma adeguata alla loro età e maturità e devono essere assistiti da un rappresentante o da altra persona designata a tutelarne gli interessi
Le ulteriori garanzie relative all'accertamento dell'età, alla nomina del tutore, all'accoglienza dedicata e alla tutela del superiore interesse del minore trovano disciplina principalmente nella legge n. 47/2017 (Legge Zampa), nel d.lgs. n. 142/2015 e nella normativa europea in materia di asilo e accoglienza.
L'accertamento iniziale non esaurisce la valutazione delle condizioni di vulnerabilità che deve proseguire durante l'intera procedura di asilo, accoglienza o rimpatrio, qualora emergano nuovi elementi.
Cos'è il modulo consuntivo finale? Può essere impugnato?
Al termine degli accertamenti (art. 17 Reg. Screening), le autorità redigono un modulo contenente dati anagrafici, esiti sanitari, vulnerabilità, itinerari e motivi dell'ingresso. Gli esiti del controllo determinano:
- procedura applicabile;
- modalità di accoglienza;
- garanzie procedurali da riconoscere;
- eventuale esclusione o limitazione dell'applicazione delle procedure di frontiera;
- attivazione immediata di servizi sanitari, psicologici o sociali.
La disciplina vigente non prevede espressamente un mezzo di impugnazione autonomo del modulo consuntivo finale. La questione della sua autonoma lesività e della relativa tutela giurisdizionale potrà essere oggetto di elaborazione giurisprudenziale.
Come viene garantito il rispetto dei diritti fondamentali?
L'art. 10 del Regolamento impone l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente. In Italia questo compito è affidato/coordinato da autorità autonome (come il Garante nazionale per le persone private della libertà personale), in linea con i criteri sanciti dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA).
Dove si possono consultare le informazioni specifiche per singolo luogo di ingresso?
La Commissione Nazionale sul diritto di asilo ha realizzato opuscoli informativi dedicati distinti per area:
- Screening - Aeroporto: Per chi transita o richiede asilo negli scali aerei;
- Screening - Lampedusa/Pantelleria: Specifico per la gestione negli hotspot delle isole minori;
- Screening - altri luoghi di sbarco - SAR: Per gli sbarchi a seguito di soccorsi in mare nei porti della penisola;
- Screening - sul territorio: Per chi viene rintracciato in posizione irregolare nell'entroterra.
Normativa di riferimento:
- Regolamento Screening (UE) 2024/1356
- DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100 (convertito con Legge n. 146/2026)