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19 gennaio 2021

Minori stranieri non accompagnati, no al rimpatrio se non è garantita un’accoglienza adeguata


Secondo la Corte di Giustizia Ue, inoltre, uno Stato non può operare una distinzione tra i minori non accompagnati in base al solo criterio della loro età al fine di verificare l'esistenza di un'accoglienza adeguata.

Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, uno Stato membro deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un'accoglienza adeguata per il minore. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue nella sentenza C-441/19 TQ / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid del 14 gennaio scorso.



Il caso

La sentenza nasce da un ricorso presentato nel 2018 da un minore non accompagnato che all'epoca aveva 15 anni e arrivava dalla Sierra Leone. Il ragazzo, una volta arrivato in Olanda, aveva presentato domanda di asilo e di permesso di soggiorno a tempo determinato, richiesta rifiutata da segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza dei Paesi Bassi. In base al diritto dei Paesi Bassi, questo tipo di decisione si considera come decisione di rimpatrio.

Il minorenne ha presentato ricorso contro questa decisione, facendo presente di non sapere dove risiedano i suoi genitori e sostenendo che non sarebbe stato in grado di riconoscere né loro né altro familiare. Il giudice del rinvio, in quell'occasione, ha spiegato che la legge dei Paesi Bassi fa una distinzione tra i ragazzi a seconda dell'età. Per i minori che hanno meno di quindici anni alla data di presentazione della domanda di premesso, prima di adottare una decisione viene effettuata un'indagine per capire se esista o meno un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio, per gli altri no. In pratica, per i minori di età pari o superiore a quindici anni alla data di presentazione della domanda di asilo, le autorità dei Paesi Bassi sembrano attendere che i minori in questione raggiungano l'età di diciotto anni per poi dare esecuzione alla decisione di rimpatrio. Pertanto, nel periodo compreso tra la domanda e il raggiungimento della maggiore età, il soggiorno di un minore non accompagnato di età pari o superiore a quindici anni sarebbe, nei Paesi Bassi, irregolare ma tollerato.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte sulla conformità con il diritto dell'Unione della distinzione operata dalla normativa dei Paesi Bassi tra i minori non accompagnati di età superiore ai quindici anni e quelli di età inferiore.

La sentenza

Quando uno Stato membro intende adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato ai sensi della direttiva «rimpatri» - osservano i giudici - esso deve, in ogni fase della procedura, prendere necessariamente in considerazione l'interesse superiore del bambino, il che implica una valutazione generale e approfondita della situazione di tale minore. Secondo la Corte, il fatto che lo Stato membro adotti una decisione di rimpatrio senza essersi previamente accertato dell'esistenza di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio avrebbe come conseguenza che tale minore, pur essendo stato oggetto di una decisione di rimpatrio, non potrebbe essere allontanato nel caso in cui una siffatta accoglienza non fosse disponibile.

Tale minore si troverebbe così in una situazione di grande incertezza quanto al suo status giuridico e al suo futuro, in particolare quanto alla sua frequenza scolastica, al suo legame con una famiglia di affidamento e alla possibilità di rimanere nello Stato membro interessato, il che sarebbe contrario all'esigenza di tutelare l'interesse superiore del bambino in ogni fase della procedura. Ne consegue che, laddove non sia disponibile un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio, il minore non può essere oggetto di una decisione di rimpatrio.

La Corte precisa, in tale contesto, che l'età del minore non accompagnato di cui trattasi costituisce soltanto uno dei vari elementi per verificare l'esistenza di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio e determinare se l'interesse superiore del bambino debba condurre a non adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di tale minore. Pertanto, la Corte afferma che uno Stato membro non può operare una distinzione tra i minori non accompagnati in base al solo criterio della loro età al fine di verificare l'esistenza di tale accoglienza.

La Corte dichiara altresì che la direttiva «rimpatri» osta a che uno Stato membro, dopo aver adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato ed essersi accertato dell'esistenza di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio, si astenga poi dal procedere al suo allontanamento fino a quando egli abbia raggiunto l'età di diciotto anni. In tal caso, il minore di cui trattasi deve essere allontanato dal territorio dello Stato membro interessato, fatta salva l'evoluzione della sua situazione. A questo proposito, la Corte dichiara che, nell'ipotesi in cui un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio non fosse più garantita nella fase dell'allontanamento, lo Stato membro interessato non potrebbe eseguire la decisione di rimpatrio.



La sentenza

 

 

         



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