Alloggio



Il diritto all’abitazione per gli stranieri si conforma, in base all’articolo 10, comma 2, della Costituzione alle norme e i trattati internazionali, tra cui si segnalano l’articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (New York, 1966) che prevede il diritto di ognuno ad un livello di vita degno che comprende il diritto ad un’abitazione, e l’articolo 6, lettera a, della Convenzione ILO n. 97, il quale impone agli Stati membri di adottare, nell’applicazione di misure legislative che disciplinano l’accesso all’abitazione, un trattamento non meno favorevole rispetto ai propri cittadini.
L’abitazione rappresenta luogo e bene primario, nonché condizione necessaria, per lo svolgimento di un’esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia di ciascun individuo. Non è un caso infatti che la disponibilità di un’abitazione sia uno dei requisiti previsti perché un cittadino straniero in Italia possa ottenere il permesso di soggiorno, un lavoro o richiedere il ricongiungimento familiare (articoli 5-bis, 7, 9, 22, 23, 26, 29 del Testo Unico sull’immigrazione).

La disciplina specifica in materia di accesso all’abitazione, contenuta nell’articolo 40 del Testo Unico sull’Immigrazione, assicura che anche lo straniero regolarmente soggiornante, a parità con i cittadini italiani, possa accedere all’abitazione senza discriminazioni (articolo 43, comma 2, lettera c, del Testo Unico).
Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.


Il certificato di idoneità alloggiativa
Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L'alloggio può essere ottenuto grazie all'ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa.
La disponibilità di un alloggio da parte dello straniero e dei suoi familiari costituisce uno dei presupposti essenziali richiesti ai fini di ottenere l'ingresso o un permesso di soggiorno nel territorio nazionale. Nel caso di ingresso dello straniero in Italia per motivi di lavoro, il datore di lavoro deve garantire la disponibilità di un alloggio per il lavoratore, alloggio che deve rientrare nei parametri minimi previsti dalla legislazione regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da attestarsi mediante la presentazione del certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal comune competente.

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