L'unità familiare


La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato
(Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo)

L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari. Il ricongiungimento familiare, è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione nello Stato, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
  • allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, oppure con visto di ingresso al seguito del proprio familiare;
  • agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Occorre dimostrare la sussistenza dell’effettiva convivenza a seguito del matrimonio. La mancata convivenza comporta la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, a meno che i due coniugi abbiano avuto figli a seguito del matrimonio.
  • Al genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente in Italia, a condizione che questi non sia stato privato dalla potestà genitoriale secondo la legge italiana.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato per una durata pari al permesso di soggiorno del familiare straniero che ha richiesto il ricongiungimento familiare.
La titolarità del permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo entro i limiti d’età previsti dalla legge italiana.
In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito. in presenza dei requisiti, in peremesso per lavoro o per studio.
Infine, è prevista una tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto. Tale tutela rafforzata impone all’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio, revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di valutare in concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali.

Ricongiungimento familiare: requisiti e procedura

L’ingresso dei familiari di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia avviene previo rilascio di un visto per ricongiungimento familiare.
Il visto di ingresso deve essere richiesto dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia presentando la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, utilizzando la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.

I requisiti
Lo straniero che voglia richiedere il ricongiungimento familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno due anni (prima della modifica apportata nel 2024 il termine era di un anno), in corso di validità o per il quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure per asilo, studio, motivi religiosi o familiari.

Attenzione: La Legge n. 187 del 9 dicembre 2024 ha introdotto significative modifiche al Testo Unico sull’Immigrazione (TUI), in particolare agli articoli 28 e 29. Una delle modifiche più rilevanti prevede che gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che consente il ricongiungimento familiare debbano dimostrare di aver maturato almeno due anni di soggiorno legale e ininterrotto in Italia prima di poter presentare domanda per il ricongiungimento dei propri familiari. Il  nuovo requisito dei due anni di residenza non si applicherebbe ai  lavoratori in distacco ICT e ai titolari di Carta Blu UE poiché la disciplina di queste categorie è regolata dalle rispettive direttive europee: la 2021/1833 per la Carta Blu e la direttiva 2014/66 per il distacco ICT. 

Il rilascio del visto e il successivo ottenimento del ricongiungimento sono subordinati all’accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti.
  1. un’abitazione adeguata, dotata cioè dei requisiti igienici e sanitari, accertati dal certificato di idoneità abitativaLa legge n. 187/2024 modificando ’articolo 29 del TUI, ha previsto  una verifica più stringente delle condizioni abitative per chi fa richiesta di ricongiungimento. Oltre ai già previsti requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, la legge ora impone un controllo preliminare sul numero di occupanti dell’alloggio, in conformità con i parametri fissati dal decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975,  che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

In particolare l’abitazione deve rispettare i seguenti requisiti:

Superficie per abitante

1 abitante: 14 metri quadrati
2 abitanti: 28 metri quadrati
3 abitanti: 42 metri quadrati
4 abitanti 56 metri quadrati
Per ogni abitante successivo + 10 metri quadrati

Composizione dei locali:
Stanza da letto per 1 persona: 9 metri quadrati
Stanza da letto per 2 persone: 14 metri quadrati + una stanza soggiorno di 14 metri quadrati

Per gli alloggi monostanza:
1 persona: 28 metri quadrati (comprensivi del bagno)
2 persone: 38 metri quadrati (comprensivi del bagno)
Altezza minima: 2,70 metri

Aerazione:
Soggiorno e cucina con finestra apribile. Bagno, quando non dotato di finestra, munito di impianto di aspirazione meccanica.

         2. Un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare che si vuole ricongiungere. Questo parametro di reddito è suscettibile di annuale aggiornamento e il reddito necessario aumenta a seconda del numero di familiari che si intendono ricongiungere.
Per esempio, per il 2025 l’assegno sociale è pari a 7.002, 97 € e per ricongiungere un familiare è necessario avere un reddito 10.504 €; per ricongiungere due familiari è necessario avere un reddito di 14.000 €, e così via.
La documentazione da presentare per attestare la disponibilità del reddito varia a seconda della tipologia di occupazione del richiedente.
Elenco dei documenti da allegare alla domanda

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti di abitazione idonea e reddito per i richiedenti asilo e rifugiati.

I familiari ricongiungibili
Lo straniero in Italia può chiedere il ricongiungimento dei seguenti familiari ancora all’estero:
  • Il coniuge che abbia compiuto 18 anni e con cui il soggiornante in Italia non sia legalmente separato.
  • I figli che al momento dell’istanza di ricongiungimento siano minori di 18 anni, anche quelli del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che non siano coniugati e che l’altro genitore (qualora esista) abbia espresso il suo consenso. I figli minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
  • I figli maggiorenni che siano a carico dello straniero soggiornante in Italia, quando questi, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per gravi motivi di salute che comportino invalidità totale.
  • I genitori a carico dello straniero soggiornante in Italia o i genitori con più di 65 anni di età, quando non esistano altri figli in grado di provvedere al loro sostentamento nel Paese di origine o di provenienza o se gli altri figli non possano provvedervi per gravi motivi di salute, documentabili.
Nel caso di genitori con più di 65 anni di età è richiesta altresì un’assicurazione sanitaria.  Al momento della presentazione della richiesta di ricongiungimento è sufficiente presentare una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa. Questa deve poi essere sottoscritta entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio dello Stato e prima della presentazione allo Sportello Unico, alle seguenti condizioni: l’assicurazione non deve avere data di scadenza e dovrà coprire rischi di malattia, infortuni e maternità.

È consentito l’ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La domanda di nulla osta può essere presentata per conto del minore dal genitore soggiornante regolarmente. Per i requisiti di reddito e di alloggio si tiene conto della condizione del genitore regolarmente soggiornante.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le norme sul ricongiungimento familiare si estendono anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, tra di loro o con cittadini italiani.

Circolare Ministero Interno del 5 agosto 2016

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non può richiedere il ricongiungimento familiare se già sposato con altro coniuge residente in Italia.

L'iter della domanda
Se la domanda è accolta lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento, trasmettendo per via telematica direttamente agli Uffici Consolari Italiani nel Paese di origine o di residenza del familiare ancora all’estero e da ricongiungere, aprendo la seconda fase della procedura, ovvero la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.
I familiari per i quali è stato richiesto il nulla osta devono dunque presentare agli Uffici Consolari, insieme alla richiesta di rilascio del visto di ingresso, la certificazione attestante il rapporto di parentela (matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario) debitamente tradotta e legalizzata dall’autorità consolare. Non si procede alla legalizzazione quando siano stati stipulati accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri in base alla Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 1961)

Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o se quest’ultima non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, anche procedendo all’esame del DNA, effettuate a spese degli interessati.
Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

Se, invece, la domanda è respinta, contro il diniego del nulla osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale ordinario della sede di residenza del richiedente regolarmente soggiornante in Italia.
Il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta viene rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta. L’esito dipende dalla verifica dell’autenticità da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare.
Se il richiedente è titolare dello status di rifugiato il rigetto della domanda non può essere motivato solo dalla mancanza di documenti attestanti l’esistenza dei vincoli familiari o il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari.
Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare che abbia ottenuto il visto per ricongiungimento, il familiare regolarmente residente in Italia deve presentare la dichiarazione scritta di cessione fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza.

Ingresso con familiare a seguito
Qualora il familiare che ha i requisiti per il ricongiungimento desideri entrare in Italia contestualmente ed insieme al proprio familiare che ha già ottenuto un visto di ingresso (per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi) può richiedere un visto di ingresso per familiare al seguito. Al fine di ottenere tale visto è necessario soddisfare le stesse condizioni previste per il ricongiungimento familiare (ovvero requisiti di parentela e di disponibilità di alloggio e di reddito).

La procedura per il rilascio del relativo nulla osta è analoga alla procedura per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. La domanda deve essere inoltrata in via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione utilizzando il modello T, mediante la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.
Solo in questo caso, lo straniero titolare del permesso di soggiorno che presenti la sua richiesta mentre si trova ancora all’estero può avvalersi di un procuratore speciale in Italia per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Pertanto, all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione già prevista per il ricongiungimento familiare, dovrà aggiungere altresì:
  • Fotocopia di un documento d’identità del procuratore delegato
  • Delega a favore di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia ai fini della presentazione dell’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto un visto, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana nel paese di origine o di residenza del richiedente.

 

 

         

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