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07 aprile 2023

Come si entra in Italia per lavoro, quale procedura bisogna seguire?


Le risposte alle domande più frequenti



Le principali disposizioni normative in materia di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro sono attualmente contenute nel Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni (articoli 22 e ss. )  e nel D.P.R. n. 394/1999
L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l'ingresso al di fuori delle quote, solo nell’ambito delle quote massime d’ingresso stabilie per ogni anno dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro. Per saperne di più sulle quote fissate per il 2025 vai al relativo approfondimento 

Attenzione: La programmazione dei flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro è, ai sensi degli  artt. 3 e 21 TUI, demandata a due distinti atti: un documento triennale di programmazione, il quale  reca i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, e un atto annuale (D.P.C.M.) che reca determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro.  

Una diversa e derogatoria modulazione procedimentale è stata prevista – per il triennio 2023-2025 – dal decreto-legge n. 20 del 2023 che ha  unificato in un unico atto – triennale – quel che nel Testo unico è scisso in due (il D.P.R. di programmazione triennale, il D.P.C.M. annuale di determinazione delle quote). L’articolo 2 bis del D.L. n. 145/2024, così come modificato dalla legge n. 187/2024, ha esteso la programmazione triennale  anche al triennio 2026-2028, in deroga alla disciplina ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 20/2023, nel D.P.C.M. di programmazione triennale devono essere indicati i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, tenendo conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.


Quale procedura bisogna seguire per farsi assumere da un datore di lavoro in Italia?

L’invio da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta  per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.
La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata, attraverso l'apposita piattaforma online (https://portaleservizi.dlci.interno.it), a partire dalle date indicate per ciascun anno nel decreto di programmazione triennale e secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali.

La domanda viene inviata allo Sportello Unico per l’immigrazione (SUI), il quale rilascia il nulla osta al lvaoro a condizione che la richiesta di assunzione avanzata dal datore di lavoro:
  • rientri nell’ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi;
  • che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego; 
  • che non esistano motivi ostativi da parte della questura;
  • che siano rispettati i presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri 

Come si fa a verificare che non c'è nessun lavoratore già regolarmente residente disponibile ad accettare l'impigeo offerto?

La procedura introdotta a partire dal decreto flussi 2022 prevede che il datore di lavoro  prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Per maggiori dettagli sulla procedura da seguire per verificare tale disponibilità vai alla faq relativa

Chi verifica il rispetto delle condizioni  reddituali e contrattuali richieste dalla legge per l'assunzione di un lavoratore dall'estero?

A partire dal  decreto flussi 2022  è stato previsto che tra la documentazione da allegare alla domanda di nulla osta vi è anche l'asseverazione, ovvero un documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto da parte del datore di lavoro dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. Per saperne di più su tali presupposti vedi i chiarimenti forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.


Cosa succede dopo l’inoltro della domanda? Quanto bisogna aspettare?

Il DL 20/23 (cd Decreto Cutro),ha previsto che trascorsi 60 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro 30 giorni dalla  relativa domanda (tale termine è ridotto a 20 in caso di lavoro stagionale ed elevato a 120 giorni per il lavoro autonomo).L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
Il DL 145/24 ha previsto  in capo al datore di lavoro l’obbligo di confermare, l’ interesse ad assumere il lavoratore prima che venga rilasciato il visto. In particolare, il datore di lavoro, dovrà confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di tale conferma da parte del datore di lavoro, la richiesta di nulla osta si intende rifiutata e il nulla osta è revocato.
In pratica la nuova procedura, entrata in vigore a gennaio 2025 prevede che emesso il nulla osta al lavoro il Sistema Informativo dei visti che riceve la domanda di visto dal lavoratore, invierà, prima di lavorarla, una comunicazione al Sistema Informativo del Sportello Unico, il quale a sua volta trasmetterà al datore di lavoro via PEC una richiesta di conferma dell’interesse all’assunzione. Soltanto la conferma positiva, comunicata in ritorno tra i sistemi, farà andare avanti il procedimento di emissione del visto. In assenza di conferma entro 7 giorni il nulla osta è revocato.
Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia.
A seguito di rilascio del visto  il datore di lavoro riceve una PEC all’indirizzo indicato in domanda con la quale viene avvisato del rilascio del visto e delle modalità procedurali attraverso le quali dovrà comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) la data dell’avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero. Per saperne di più sulla procedura successiva al rilascio del visto clicca qui

Attenzione: L’articolo 3 del decreto legge n. 145 dell'11 ottobre 2024 ha previsto che  per l’assunzione dei lavoratori di quei Paesi che vengono individuati con un apposito decreto del Ministero degli Esteri, la procedura del rilascio automatico del nulla osta non opera e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato solo dopo verifiche effettive da parte della Questura e dell’Ispettorato del lavoro. In via transitoria, tale procedura è stata applicata fin da subito ai cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka applicandosi  anche alle domande di nulla osta presentate nel 2024 e per le quali non fosse stato ancora rilasciato il visto di ingresso alla data di entrata in vigore delle nuove norme
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con una circolare del 25 febbraio 2025, ha previsto l'applicazione di tale procedura anche ai cittadini provenienti dal Marocco.

Cosa succede se sono esaurite le quote previste dal decreto flussi?

Le domande presentate nell'ambito del decreto flussi vengono trattate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Essendo le quote disponibili spesso inferioririspetto al numero di domande presentate, di regola le quote si esauriscono in pochissimo tempo. In mancanza di quote disponibile il nulla osta non viene automaticamente rilasciato

Quali sono i motvi ostativi per i quali il nulla osta può essere negato?

Il questore dispone il rifiuto del nulla-osta se sussistono motivi ostativi riguardanti:
a)  il datore di lavoro, il legale rappresentante o i componenti l'organo di amministrazione della società, ovvero risultino denunciati per uno dei reati previsti dal Testo Unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice Procedura Penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
b) il lavoratore straniero. In particolare, l'art.4 T.U.I prevede che non può essere ammesso in Italia lo straniero che  sia  considerato  una  minaccia  per  l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei  controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Non può, altresì, essere ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato anche  con  sentenza  non  definitiva,  per  reati previsti dall'articolo 380, commi 12,  del  codice  di  procedura penale ovvero  per  reati  inerenti  gli  stupefacenti,  la  liberta' sessuale,  il  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  o per reati diretti al reclutamento  di  persone  da  destinare  alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per  uno  dei reati relativi  alla  tutela  del diritto di autore e alla contraffazione.
Il nulla osta al lavoro non può, inoltre, essere rilasciato nei confronti degli stranieri  espulsi,  salvo  che  abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso,e gli  stranieri  che  debbono  essere  espulsi  e quelli  segnalati, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi  di  ordine  pubblico,  di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

Il Dl 145/24 ha inoltre, previsto l’irricevibilità della richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all’esito di precedente, analoga richiesta. Irricevibile anche la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione risulti emesso decreto che dispone il giudizio o condanna per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo (art.603-bis del codice penale).

Cosa occorre fare una volta entrati in Italia?

A seguito delle modifiche introdotte dal DL 145/24, il Ministero dell'interno con una nota pubblicata sul Portale ALI,  ha definito una nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la stipula dell'Accordo di integrazione e la successiva richiesta di permesso di soggiorno da parte dei lavoratori entrati in Italia con i flussi.
In particolare, con l’effettivo ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro dovrà accedere all’Area riservata del Portale Servizi ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), sezione "Sportello Unico Immigrazione" - “Ricerca domanda”, selezionare la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), cliccare sull’icona “Inserisci dati frontiera» ed inserire le informazioni richieste: punto di ingresso/frontiera (provincia e comune italiani), data di ingresso sul territorio nazionale e numero di visto rilasciato al lavoratore straniero. Dovrà poi digitare il tasto «Trasmetti» per informare lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
Il datore di lavoro riceve, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscale definitivo assegnato al lavoratore straniero. Successivamente, il datore di lavoro riceve una ulteriore PEC, recante in allegato il contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D. Lgs. n 286/1998.
Il contratto, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore straniero, anche in forma autografa, dovrà essere trasmesso al SUI, effettuandone il relativo caricamento nel Portale Servizi ALI. 
Nella PEC con la quale viene trasmesso il contratto di soggiorno, viene anche chiarito che, se ricorrono i presupposti normativi per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, il sistema informatico renderà disponibile nell’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’invio della predetta PEC, un’apposita sezione, nella quale dovranno altresì essere riportati i dati necessari alla generazione del predetto Accordo per la firma da parte del lavoratore. 
Acquisito e validato dal SUI il contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore vengono trasmessi, tramite PEC, al datore di lavoro i Moduli 1 e 2 di Richiesta del permesso di soggiorno.
Tali modelli (1 e 2) sono altresì scaricabili dall’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’inoltro della PEC al datore di lavoro, e vanno consegnati al lavoratore, ai fini dei seguiti presso gli Uffici Postali e presso la competente Questura.

Con il kit di primo ingresso, comprensivo di: contratto di soggiorno firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, moduli 1 e 2 del modello 209, documento attestante il codice fiscale definitivo del lavoratore, documento del lavoratore e pagina recante il visto, il lavoratore potrà recarsi presso gli Uffici Postali per l’avvio della fase di richiesta del permesso di soggiorno.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa. 

(Ultimo aggiornamento: settembre 2025)