Attenzione: La programmazione dei flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro è, ai sensi degli artt. 3 e 21 TUI, demandata a due distinti atti: un documento triennale di programmazione, il quale reca i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, e un atto annuale (D.P.C.M.) che reca determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro.
Una diversa e derogatoria modulazione procedimentale è stata prevista – per il triennio 2023-2025 – dal decreto-legge n. 20 del 2023 che ha unificato in un unico atto – triennale – quel che nel Testo unico è scisso in due (il D.P.R. di programmazione triennale, il D.P.C.M. annuale di determinazione delle quote). L’articolo 2 bis del D.L. n. 145/2024, così come modificato dalla legge n. 187/2024, ha esteso la programmazione triennale anche al triennio 2026-2028, in deroga alla disciplina ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 20/2023, nel D.P.C.M. di programmazione triennale devono essere indicati i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, tenendo conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
La procedura introdotta a partire dal decreto flussi 2022 prevede che il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Per maggiori dettagli sulla procedura da seguire per verificare tale disponibilità vai alla faq relativa.
Chi verifica il rispetto delle condizioni reddituali e contrattuali richieste dalla legge per l'assunzione di un lavoratore dall'estero?A partire dal decreto flussi 2022 è stato previsto che tra la documentazione da allegare alla domanda di nulla osta vi è anche l'asseverazione, ovvero un documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto da parte del datore di lavoro dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. Per saperne di più su tali presupposti vedi i chiarimenti forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.