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19 novembre 2021

Come si richiede la protezione internazionale? È possibile lavorare in attesa della decisione?


Le risposte alle domande più frequenti


L’istituto della protezione internazionale è stato introdotto nella normativa europea dalla Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia con Decreto legislativo 251 del 19 novembre 2007.
La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.
Lo status di rifugiato viene riconosciuto ai sensi della Convezione firmata a Ginevra del 1951 a colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
La protezione sussidiaria è riconosciuta al cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.

Come si richiede la protezione internazionale?
Sulla nuova procedura prevista per richiedere la protezione internazionale vai alle faq dedicate. 

È possibile lavorare in attesa della decisione sulla richiesta di asilo?
Si, il documento nominativo  (“ ATTESTAZIONE DI MANIFESTAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONEALE”) rilasciato ai richiedenti asilo consente lo svolgimento dell'attività lavorativa (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 142/2015) decorsi 90 giorni dalla data di formalizzazione/registrazione della domanda.
Il datore di lavoro deve inserire nella comunicazione di assunzione il Codice Unico d'identità presente sul documento nominativo. Non è necessario, ai fini dell’assunzione, attendere o richiedere un ulteriore documento.
Il documento rilasciato non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.


E' possibile iniziare o continuare a lavorare se la Commissione Territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale e si è in attesa della decisione dei giudici sul ricorso? 

Si, se il ricorso è stato presentato nei termini, il documetno rilasciato ai richiedenti asilo verrà rinnovato. Il richiedente può continuare a lavorare o iniziare a lavorare se sono passati i 90 giorni dalla prima domanda.
Se il tribunale dovesse respingere il ricorso, la possibilità di lavorare viene meno salvo non venga presentato appello in Cassazione con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

Quali diritti e doveri ha il richiedente protezione internazionale?
Dal momento della domanda di protezione internazionale il richiedente ha diritto:
- a essere informato, tramite un opuscolo in lingua, sulla procedura, sui suoi diritti e doveri, sui tempi e i mezzi per corredare la domanda di ulteriori elementi utili;
- durante la procedura gli viene garantita, se necessaria, la presenza di un interprete;
- in ogni fase della procedura, se il richiedente è minorenne, gli è garantita l’assistenza di un suo genitore o, in caso di minore non accompagnato, del tutore, tempestivamente nominato;
- di restare in Italia fino alla decisione relativa alla domanda o, in caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della Commissione Territoriale, per il tempo in cui esso è concluso;
- al rinnovo del documento per richiesta di asilo fino alla definizione della procedura;
- di essere accolto in un centro per richiedenti asilo nel caso in cui non abbia la disponibilità di un alloggio. In Italia esistono due livelli di accoglienza. I richiedenti possono accedere ai centri di prima accoglienza con servizi di base, come quella fornita negli hotspot o nei centri di primo soccorso e accoglienza o nei centri di accoglienza straordinaria (CAS). Se vi sono dei posti disponibili possono accedere anche alle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai).
- all’iscrizione anagrafica.
Il richiedente asilo ha il dovere:
- di cooperare con le autorità in ogni fase della procedura;
- di comunicare alla Questura ogni tuo cambio di domicilio o residenza;
- di presentarti al colloquio presso la Commissione Territoriale competente;
- di rimanere in Italia fino al completamento della procedura