HomeRicerca NewsChe cos’è il Decreto Flussi? Cosa si intende per quote di ingresso?



14 gennaio 2022

Che cos’è il Decreto Flussi? Cosa si intende per quote di ingresso?


Le risposte alle domande più frequenti



Il numero massimo (cd quote) di cittadini stranieri provenienti dal Paesi extra Ue che ogni anno possono fare ingresso in Italia dall’estero per lavorare viene definito nel cd Decreto flussi.
Nel decreto vengono previste quote di ingresso distinte per i lavoratori stagionali, i lavoratori autonomi e i lavoratori subordinati non stagionali. Vengono inoltre fissate quote per convertire in lavoro non stagionale i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro stagionale.

Quale procedura bisogna seguire una volta che viene emanato il decreto flussi?
L’invio da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.
La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata, attraverso l'apposita piattaforma disponibile  sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm.


Cosa succede dopo l’invio della domanda? Quanto bisogna aspettare?
Trascorsi 60 giorni  dall’invio delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore, che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro trenta giorni dalla  relativa domanda presentata dal cittadino straniero.

Attenzione: L’articolo 3 del decreto legge n. 145 dell'11 ottobre 2024 ha previsto che  per l’assunzione dei lavoratori di quei Paesi che vengono individuati con un apposito decreto del Ministero degli Esteri, la procedura del rilascio automatico del nulla osta non opera e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato solo dopo verifiche effettive da parte della Questura e dell’Ispettorato del lavoro. In via transitoria, tale procedura è stata applicata fin da subito ai cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka applicandosi  anche alle domande di nulla osta presentate nel 2024 e per le quali non fosse stato ancora rilasciato il visto di ingresso alla data di entrata in vigore delle nuove norme
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con una circolare del 25 febbraio 2025, ha previsto l'applicazione di tale procedura anche ai cittadini provenienti dal Marocco.


Cosa occorre fare una volta entrati in Italia?

L'articolo 22, comma 2, del TUI. così come modificato dal DL 145/24, prevede  che entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore in Italia, il datore di lavoro e il lavoratore provvedano a sottoscrivere digitalmente (mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) il contratto di soggiorno il quale, a cura del datore di lavoro, dovrà essere tempestivamente trasmesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di permesso di soggiorno. Il lavoratore potrà firmare il contratto anche in forma autografa.

Il Ministero dell'Interno ha definito una nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la stipula dell'Accordo di integrazione e la successiva richiesta di permesso di soggiorno in una nota pubblicata sul Portale Servizi, sezione sportello Unico Immigrazione.
Per saperne di più

(Ultimo aggiornamento: 2 settembre 2025)