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18 novembre 2022

Cooperative sociali, così le agevolazioni per chi ha assunto rifugiati nel 2018


Pubblicato il decreto del MLPS che disciplina lo sgravio contributivo, riconosciuto fino a esaurimento fondi. Domande all'INPS

Le cooperative sociali potranno chiedere fino a 350 euro al mese di esonero sul versamento dei contributi previdenziali per ogni titolare di protezione internazionale assunto a tempo indeterminato nel corso del 2018. 

L’agevolazione, prevista dalla legge di Bilancio 2018, è statdisciplinatada un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Sarà applicata per gli anni 2018, 2019 e 2020 alle cooperative sociali che presenteranno richiesta all’INPS e riconosciuta in base all’ordine cronologico delle domande fino all’esaurimento dei fondi disponibili. 

Per coprire la misura, il MLPS ha trasferito all’INPS 500 mila euro, ad esaurimento dei quali non verranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuali integrazioni di risorse entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari a 1,5 milioni di euro. 

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 21 settembre 2022  

Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui sia 
stata riconosciuta protezione internazionale. (22A06587)  
(GU n.269 del 17-11-2022) 

 
IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 
di concerto con  
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO  
 
Visto il decreto legislativo 30luglio 1999, n.300, recante: 
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59»;  
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte deiconti» e, in 
particolare, l'art. 3;  
Visto l'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevede 
l'erogazione di un contributo a riduzione o a sgravio delle aliquote 
per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, nel 
limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 
2020 e per un periodo massimo ditrentasei mesi, afavore delle 
cooperative sociali che assumono persone con contratto dilavoro a 
tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento 
ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle qualie' 
stata riconosciuta lo status di protezione internazionale a partire 
dal 1° gennaio 2016;  
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: «Disciplina delle 
cooperative sociali»;  
Visto il decreto legislativo 25luglio 1998, n.286, recante: 
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 
394, recante: «Regolamento recante normedi attuazionedel testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;  
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive 
modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2004/83/CE 
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o 
apolidi, della qualificadel rifugiatoo dipersona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul 
contenuto della protezione riconosciuta»;  
Visto il decreto legislativo 18agosto 2015, n.142, recante: 
«Attuazione delladirettiva 2013/33/UE recante norme relative 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' 
della direttiva 2013/32/UE, recante procedurecomuni aifini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione 
internazionale»;  
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13 convertito, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 2017, n. 
46, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei 
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il 
contrasto dell'immigrazione illegale»;  
Richiamato il comma 109 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, secondo cui con decreto del Ministro dellavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono 
stabiliti i criteri di assegnazione del contributo ivi previsto;  
Rilevata la necessita' di emanare ledisposizioni applicative e 
procedurali necessarie all'erogazione del contributo previsto 
dall'art. 1, comma 109 della legge 27 dicembre2017, n.205, nel 
rispetto del limite di spesa stabilito e delle risorse disponibili;  
Accertato che nello stato di previsione della spesa del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e' iscritto il capitolo 4363 - 
Missione 25 «Politiche previdenziali» - Programma25.3 «Previdenza 
obbligatoria e complementare, assicurazionisociali» -Azione 7 
«Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per 
incentivare l'occupazione», denominato «Sgravi contributivi», il cui 
piano gestionale22 reca la seguente declaratoria: «Sgravi 
contributivi alle cooperative sociali per lavoratori neoassunti»;  
 
Decreta:  
 
Art. 1  
 
Oggetto  
 
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 109, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce i criteri di assegnazione 
del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 
8 novembre 1991, n. 381 che assumono personealle qualie' stato 
riconosciuto lo status di protezione internazionale.  
2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto sotto forma di 
esonero dal versamento dei complessivicontributi previdenziali a 
carico dellecooperative socialidovuti perle assunzioni dei 
predetti soggetti, con esclusionedei premie contributi dovuti 
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base 
mensile.  
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' applicata per ciascuno degli 
anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative socialiper le 
nuove assunzionidi personecon contrattodi lavoro a tempo 
indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 econ riferimento ai 
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre2018, alle quali e' 
stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire 
dal 1° gennaio 2016.  
4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni 
pensionistiche.  
Art. 2  
 
Modalita' operative  
 
1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le persone alle qualie' 
stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle 
cooperative socialipresso lequali vie' stata l'assunzione 
nell'anno 2018 con contratto di lavoro a tempoindeterminato copia 
del certificato attestante lo status di rifugiatoo di protezione 
sussidiaria, a seguito della decisionepositiva sulladomanda di 
riconoscimento, ovvero, qualora gia' in possesso, copia del permesso 
di soggiorno attestante ilpossesso diuna delledue forme di 
protezione internazionale riconosciuta.  
2. Il beneficiodi cui all'art. 1 delpresente decretoe' 
riconosciuto in base all'ordine cronologico diinvio all'INPS, da 
parte delle cooperative sociali, delle domande volte al 
riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.  
3. Al fine di assicurareil monitoraggiosull'attuazione della 
misura, entro il 31 maggio 2023, l'INPS trasmette alMinistero del 
lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle cooperative sociali 
che hanno fatto richiesta del contributo edil relativo ammontare 
riconosciuto, corredatodal relativo elenco dei titolari di 
protezione internazionale, assunti nel periodo 1° gennaio 2018-31 
dicembre 2018.  
Art. 3  
 
Disposizioni finanziarie  
 
1. La spesa relativa al beneficio di cui all'art. 1 del presente 
decreto gravera', entro il limite massimodi 500.000euro, sulle 
risorse gia' trasferite a tal fine all'INPS dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali a valere sul capitolo 4363/P.G. 22 dello 
stato di previsione della spesa dello stesso Ministero. 
All'esaurimento delle risorse nonverranno riconosciute ulteriori 
agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il limite 
massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari a 
1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205.  
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche 
interessate provvedono alle attivita' indicate dal presente decreto 
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a 
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza 
pubblica.  
Il presente decreto sara' trasmesso ai competentiorgani di 
controllo esara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.  
Roma, 21 settembre 2022  
 
Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Orlando  
Il Ministro dell'interno  
Lamorgese 
 
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministerodel lavoroe delle 
politiche sociali, delMinistero dell'istruzione, del Ministero 
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dellacultura, del 
Ministero della salute, reg. n. 2739