
In via sperimentale il decreto-legge n. 145/24 aveva previsto l’ingresso di lavoratori stranieri, nel limite massimo di 10.000 quote, da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o a persone con disabilità.Si tratta di una quota che si aggiungeva alle quote già destinate dal decreto flussi al settore dell’assistenza familiare, ma per il cui ingresso è stata sperimentata una procedura diversa.
Il decreto-legge n.146/25 ha esteso fino al 2028 la possibilità di utilizzare tale canale di ingresso sempre per un massimo 10.000 lavoratori stranieri all’anno. I settori di impiego restano quello dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziane (ovvero ultra ottantenni) a cui si è aggiunta l’assistenza a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età.
Cosa si intende per “grande anziano”? E per “persone con disabilità”’?
Ai sensi del D.lgs n. 29/24 una «persona grande anziana»: è una persona che ha compiuto 80 anni.
Ai sensi del Decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 una persona con disabilità è una persona che presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Il riconoscimento della condizione di disabilità determina l’acquisizione di tutele proporzionate al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che prestano necessità di sostegno intensivo
Quale è la procedura da seguire per assumere un lavoratore straniero addetto all’assistenza di un “grande anziano” o di una persona disabile?
Il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) deve necessariamente rivolgersi a un’agenzia per il Lavoro regolarmente iscritta all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o a un’associazione datoriale firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore domestico (ad esempio DOMINA; Assindatcolf, Nuova Collaborazione, Adld, Adlc).. Solo questi intermediari sono autorizzati a raccogliere e inviare agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, per conto dei datori di lavoro, le domande di nulla osta per i 10 mila lavoratori annualmente autorizzati ad entrare in Italia nell’ambito della sperimentazione prevista
Il datore di lavoro può essere solo l’assistito o può procedere all’assunzione anche un suo parente?
Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla propria persona oppure a quella del proprio coniuge o parente o affine entro il secondo grado, anche non conviventi, purché residenti in Italia. Qualora l’assistito sia una persona disabile con necessità di “sostegno intensivo” l’assunzione può essere fatta anche da un parente entro il terzo grado dell’assistito. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado dell’assistito.
Quali sono le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico?
Il Contratto Collettivo Nazionale sulla disciplina del rapporto di Lavoro Domestico è stato sottoscritto da ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc e Adld (tutte associazioni federate nella FIDALDO), e da Domina (Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico).
Come si presenta la domanda di nulla osta al lavoro? Quale modulo va compilato?
Gli aspiranti datori di lavoro devono rivolgersi necessariamente ad Agenzie per il lavoro (APL) o associazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, che presenteranno le domande per loro conto telematicamente, tramite il Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/) del Ministero dell’Interno.
Le domande (modello A-BIS fuori quota) saranno compilabilsono compilabili a partire dal 1° gennaio 2026, accedendo dalla voce Sportello Unico Immigrazione ed effettuando i seguenti passaggi:
Compila domande
Nulla osta per motivi di lavoro
Domande al di fuori delle quote
Art. 2 co 2 DL 145/2024 (grandi anziani/disabili) e Art. 27 Dlgs 286/1998 e seguenti (Ingressi in casi particolari)
È previsto un click day per la presentazione di tali domande?
La presentazione di tali domande è aperta dal 1° gennaio 2026 e si possono continuare a presentare le domande nel corso di tutto il 2026.
È possibile, nell’ambito di tale procedura, presentare domanda per l’assunzione di un lavoratore addetto all’assistenza di un’ultra ottantenne autosufficiente o parzialmente autosufficiente (invalido al 60/70%)?
Si è possibile. Secondo il d.lgs 29/2024, i grandi anziani sono semplicemente gli over 80 (e quindi, sia autosufficienti che non autosufficienti).
È possibile, nell’ambito di tale procedura, presentare domanda per l’assunzione di un lavoratore addetto all’assistenza di una persona non autosufficiente ma con disabilità non certificata da legge 104?
No, per un soggetto non autosufficiente, in mancanza di riconoscimento della disabilità, la domanda potrà essere presentata solo nell’ambito delle quote ordinarie per lavoro domestico.
Per le assunzioni nell’ambito di tale procedura è richiesto al datore di lavoro il possesso di un reddito minimo?
La circolare del 16 ottobre 2025 ha ribadito che la dimostrazione del requisito reddituale non è richiesta per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. Tali richieste potranno essere inoltrate anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell’assistito. Sul punto non vi sono particolarità rispetto ai requisiti richiesti per l’assunzione di un lavoratore domestico nell’ambito della quote ordinaria (vedi faq dedicate).
Cosa succede dopo l’invio della domanda? Quale procedura si applica?
Per l’istruttoria di tali domande si applicano tutte le disposizioni previste dall’articolo 22 del D.lgs. n. 286/98 TUI, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro. Il nulla osta non verrà, pertanto, rilasciato automaticamente dopo 60 giorni dalla domanda, ma è necessario attendere le verifiche della Questura e dell’Ispettorato territoriale del Lavoro sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Che tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato ai lavoratori entrati nell’ambito delle quote aggiuntive previste dal DL 145/24?
Le richieste di nulla osta al lavoro per l’assistenza ad un grande anziano o un disabile, possono essere sia per un lavoro a tempo determinato che indeterminato e al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata massima di due anni (permesso unico lavoro).
Una volta in Italia, i lavoratori possono cambiare datore di lavoro o lavoro?
Le nuove norme prevedono anche alcune limitazioni per i lavoratori che utilizzeranno tale canale di ingresso: in particolare nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, potranno esercitare esclusivamente l’attività lavorativa autorizzata e eventuali cambiamenti di datore di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dovrà essere richiesto allo sportello unico per l’immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti però di quote che dovrebbero essere fissate con i successivi decreti flussi.
(Ultimo aggiornamento: gennaio 2026)