HomeRicerca NormativaI diritti fondamentali: l'Italia



I diritti fondamentali: l'Italia




Costi
tuzione Italiana: art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia all’interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica e sociale»

Nell'articolo 2 si trova il solenne riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo nei confronti dello Stato Italiano. Con esso viene affermato il principio che persino il potere sovrano si deve arrestare davanti a questi diritti della persona.
Riconoscere i diritti fondamentali, significa accettare qualcosa che già c'è, diritti che non sono creati dallo Stato ma che esistono indipendentemente da esso. L’inviolabilità del diritto, non significa che lo Stato non possa in alcuni casi limitare questi diritti (infatti la Costituzione pone dei limiti nel regolamentare le varie libertà), ma che tali limitazioni debbano essere fatte con atti aventi valore di legge.
Infine, il riconoscimento è garantito a tutte le persone che hanno a che fare con il nostro Stato, non soltanto ai cittadini italiani.

In generale la normativa italiana in tema di condizione giuridica dello straniero è ispirata alla riaffermazione dei diritti fondamentali della persona umana (articolo 2 della Costituzione). Tra questi diritti sono compresi i diritti civili, familiari, sociali e alcune forme di partecipazione politica di natura consultiva degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La normativa dunque appare strutturata in modo tale da poter essere considerata uno strumento essenziale per favorire l’integrazione degli stranieri, volta ad estendere l’efficacia del principio di eguaglianza enunciato nell’articolo 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta quindi per gli stranieri regolarmente soggiornanti non solo obblighi, ma anche dei diritti a condizione di parità con i cittadini.

Tali diritti e doveri sono di ampiezza crescente in relazione al periodo stabilimento, nonché di integrazione, dello straniero che vive in Italia. In ogni caso i diritti fondamentali inerenti alla persona umana trovano applicazione anche nei confronti degli stranieri presenti nel territorio dello Stato in condizione irregolare.

Diritti fondamentali e la progressiva uguaglianza di trattamento
Tutti gli stranieri godono della protezione dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme interne, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico sull’immigrazione e dell’articolo 10, comma 1, della Costituzione.
Si applica altresì il principio di eguaglianza enunciato dall’articolo 3 della Costituzione a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione. L’articolo 2 della Costituzione infatti sancisce il limite alla discrezionalità del legislatore nel disciplinare i diritti fondamentali. L’articolo 10, paragrafo 2, della Costituzione contiene una riserva di legge che rimanda agli obblighi definiti da molte norme internazionali a tutela dei diritti umani inerenti alla dignità della persona.
Tra queste norme, di preminente importanza è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950) di cui l’Italia è parte (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848).
L’articolo 14 della Convenzione stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o su altre opinione, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita od ogni altra condizione: tutti sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto senza discriminazione ad un’uguale protezione della legge.

Si possono individuare quindi i seguenti diritti fondamentali, desunti oltre che dalla Convenzione europea, anche da altri strumenti internazionali di portata quasi universale, tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966, ratificato dall’Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881), nonché dalla Costituzione italiana:
  • Il diritto alla vita (articolo 2 Convenzione europea, articolo 6 del Patto), compreso il divieto di applicare la pena di morte.
  • Il diritto a non essere sottoposto a pene, trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti (articolo 3 Convenzione europea, articolo 7 del Patto)
  • Il diritto a non essere ridotto in schiavitù o ad essere obbligato a un lavoro forzato (articolo 4 Convenzione europea, articolo 8 del Patto).
  • Il diritto alla libertà ed alla sicurezza personale, salvo in caso di arresto e detenzione legittima (articolo 5 Convenzione europea, articolo 9 del Patto, articolo 13 della Costituzione italiana).
  • Il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti in materia civile, penale e amministrativa davanti a un giudice indipendente e precostituito per legge e in tempi ragionevoli (articoli 6 e 13 della Convenzione europea, articolo 14 del Patto, articoli 24, 101, 111 e 27 della Costituzione italiana).
La protezione della legge comprende la revisione delle sentenze irrevocabili di condanna penale, la presunzione di non colpevolezza, il diritto alla riparazione degli errori giudiziari. Inoltre lo straniero sottoposto ad arresto e ad un processo ha diritto a difendersi, ricevendo l’assistenza di un interprete all’interrogatorio e le dichiarazioni scritte nella propria lingua. Lo straniero espulso può rientrare in Italia il tempo necessario a difendersi ed assistere al dibattimento. Lo straniero può anche proporre un ricorso per un processo del lavoro volto a garantire i suoi diritti di lavoratore o difendere ogni altro diritto connesso ai diritti della persona e della famiglia.
  • Il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, senza alcuna interferenza che non sia prevista dalla legge (articolo 8 Convenzione europea, articolo 17 del Patto, articoli 14 e 15 della Costituzione italiana).
  • Il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, compresa la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza interferenze, salvo i limiti posti dalla legge per preservare la sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine, la prevenzione dei reati e la protezione della salute pubblica (articolo 10 della Convenzione europea, 19 del Patto, articolo 21 della Costituzione italiana).
  • Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, compresa la libertà di cambiare religione o pensiero e la libertà di manifestare la propria religione o pensiero in forma privata o condivisa (articolo 9 Convenzione europea, 18 del Patto, articoli 19, 20 e 21 della Costituzione italiana).
  • Il diritto al rispetto della legalità in ambito penale, ovvero il divieto di condannare qualcuno per un fatto che non costituisce reato (articolo 7 Convenzione europea, articolo 15 del Patto, 25 della Costituzione italiana).
  • Il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi ai sindacati per la difesa dei propri interessi (articolo 11 Convenzione europea, articolo 8 e 21 del Patto, articoli 17, 18 e 39 della Costituzione italiana).
  • Il diritto di contrarre matrimonio e formare una famiglia, all’interno della quale i coniugi godono di uguali diritti e responsabilità tra loro e verso i loro figli (articolo 12 Convenzione europea, articolo 23 del Patto, articolo 29 della Costituzione italiana).

La tutela contro le discriminazioni razziali, etniche e religiose
Gli articoli 43 e 44 del Testo Unico sull’Immigrazione introducono un’azione civile contro le discriminazioni razziste e xenofobe originate da atti di privati cittadini o della pubblica amministrazione.
In particolare l’articolo 43 configura come discriminazione «ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni o le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.»

L’articolo 43, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione individua cinque tipi di condotta discriminatoria maggiormente diffusi nell’ambito del mercato della casa, del lavoro e dei rapporti con la pubblica amministrazione:
  • Discriminazione nei rapporti con i pubblici poteri, ovvero quando un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio in esercizio delle sue funzioni compia oppure ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero, unicamente in ragione della sua condizione di straniero o appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità
  • Discriminazione da parte di coloro che offrono beni o servizi al pubblico, qualora il servizio sia offerto a condizioni più svantaggiose o non sia offerto affatto a causa della condizione di straniero
  • Discriminazione nell’accesso al lavoro, all’abitazione, all’istruzione e all’assistenza sociale, qualora dette prestazioni siano offerte a condizioni più svantaggiose o non siano offerte affatto sulla base della condizione di straniero.
  • Impedimento discriminatorio all’esercizio di un’attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia
  • Discriminazione sul posto di lavoro, quando il datore di lavoro o i suoi preposti compiano qualsiasi atto o comportamento che produce effetti discriminatori nei confronti del lavoratore straniero, a causa della sua appartenenza ad una razza, gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa o ad altra cittadinanza.
È quindi possibile, ai sensi dell’articolo 44, ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione, secondo il rito sommario di cognizione (art. 28 del DLgs. 150 del 2011). La vittima che faccia ricorso può trovare ristoro a seguito della condanna del responsabile al risarcimento del danno anche non patrimoniale, cui il giudice può accompagnare l’ordine di cessazione del comportamento pregiudizievole.

Per assicurare maggiore efficacia alla condanna del giudice, l’articolo 44, comma 8, del Testo Unico sull’Immigrazione prevede un’ulteriore sanzione penale nel caso di inosservanza dei provvedimenti giurisdizionali conseguenti all’esercizio dell’azione contro la discriminazione:
«Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell’articolo 388, primo comma, del codice penale (pena della reclusione fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro)»